Il Reddito di Emergenza (REm) rappresenta una misura straordinaria di sostegno al reddito pensata per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica in questo periodo di emergenza epidemiologica da Coronavirus.
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REm e Decreto Ristori
Dopo essere stato introdotto dal Decreto Rilancio (articolo 87) un successivo decreto-legge, il cosiddetto Decreto Agosto n. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, ha previsto il riconoscimento di un’ulteriore mensilità di REm per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla norma, indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio del precedente REM.
Quindi l’articolo 14 del decreto-legge n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), con un rifinanziamento del REm per 452 milioni di euro per l’anno 2020, ha previsto:
- per i nuclei familiari già beneficiari del REm del DL 104/2020 il riconoscimento d’ufficio di ulteriori due quote di REm, per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020. Non è necessaria, pertanto, la presentazione di nuova domanda;
- per i nuclei che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, la possibilità di richiedere il nuovo Reddito di Emergenza del DL 137/2020, previa presentazione della domanda e verifica del possesso dei requisiti, sempre per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020;
- il riconoscimento per i nuclei già beneficiari del REm DL 34/2020. Se però tali nuclei non hanno ottenuto anche il Rem D.L. 104, dovranno presentare una nuova domanda.
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L’INPS quindi pubblicato un messaggio, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui illustra la disciplina introdotta dal Decreto Ristori, relativamente alle ulteriori due mensilità del Reddito di Emergenza per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020.
Nuova domanda di REm
Nei casi in cui le nuove mensilità di REm non vengono riconosciute d’ufficio, la domanda di accesso al Reddito d’Emergenza deve essere inviata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare esclusivamente online, entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, attraverso i consueti canali telematici:
- il sito internet dell’INPS;
- Patronati;
- CAF.
È necessario che alla data di presentazione della domanda sia stata presentata una DSU, ordinaria o per ISEE corrente. Non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
Per quanto riguarda il monitoraggio, il calcolo e la concessione del beneficio rimangono valide le precedenti istruzioni INPS.
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In caso di accoglimento della domanda di REm D.L. 137, il sussidio – che ricordiamo essere esentasse – viene erogato per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020 mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.
L’Istituto comunica sia l’accoglimento della domanda che la reiezione mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda. In caso di mancato accoglimento del REm, l’Istituto rende tempestivamente disponibili all’interessato le motivazioni che non hanno reso possibile il riconoscimento del beneficio.
Gli esiti sono consultabili on line da parte del cittadino o dell’intermediario che ha trasmesso la domanda.