Le imprese del settore dell’autotrasporto hanno ora la possibilità di rinnovare la propria flotta aziendale sfruttando i contributi statali. Sono due le finestre di presentazione delle istanze previste dalla normativa:
- la prima, relativa all’annualità 2020, dalle ore 10:00 dell’11 novembre 2020 alle ore 8:00 del 30 novembre 2020;
- la seconda, relativa all’annualità 2021, dalle ore 10:00 del 1° giugno 2021 alle ore 8:00 del 21 giugno 2021.
Normativa
Il riferimento normativo è al decreto direttoriale prot. 187/2020 recante disposizioni di attuazione delle misure incentivanti per le imprese di autotrasporto di cui al Decreto interministeriale (MIT-MEF) n. 355/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 270/2020, e al decreto direttoriale n. 189/2020, pubblicato ella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 278/2020, recante modifiche al sopra citato decreto direttoriale n. 187/2020, che ha disciplinato:
- le fasi procedimentali con le modalità di presentazione delle domande;
- le modalità di rendicontazione delle spese relative alle risorse stanziate per le imprese di autotrasporto al fine di consentire un ricambio della flotta di veicoli le cui modalità di erogazione sono state disciplinate con il Decreto 14 agosto 2020 pubblicato sulla GU n. 236/2020.
=> Ecoincentivi: quali auto è possibile acquistare
Flotte autotrasporto: gli incentivi
Gli incentivi sono quelli previsti a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose a determinate condizioni.
Il contributo spetta a patto che si provveda:
- alla radiazione per rottamazione dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe antinquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate;
- alla acquisizione, anche con locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa antinquinamento euro VI di cui al Regolamento CE n. 595/2009.
In più è necessario che:
- i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione siano stati detenuti in proprietà o altro titolo per almeno tre anni precedenti alla entrata in vigore del decreto;
- i beni acquisiti non vengano alienati, concessi in locazione o in noleggio e rimangano nella piena disponibilità del beneficiario fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo.
Il contributo non viene erogato anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
Dalla TABELLA DEI CONTRIBUTI (ex art 4 del Decreto) si evince che essi sono definiti in misura crescente in funzione della classe antinquinamento del veicolo e della sua massa complessiva conformemente alla normativa comunitaria
Contributi veicoli nuovi euro VI/CNG/LNG/elettrico pari o superiori a 3,5 tonnellate | |
---|---|
Massa complessiva | Importo unitario in euro |
Pari o superiore a 3,5 tonnellate – inferiore a 7 tonnellate CNG e ibrido | 4.000 euro |
Pari o superiore a 7 tonnellate – inferiore a 16 tonnellate CNG e ibrido | 8.000 euro |
Pari o superiore a 16 tonnellate CNG-LNG ibrido ed elettrico | 20.000 euro |
Pari o superiore a 3,5 tonnellate – inferiore a 16 tonnellate full electric | 12.000 euro |
Contributi veicoli nuovi euro VI d ed euro 6 D temp pari o superiori a 3,5 tonnellate | |
Massa complessiva | Importo unitario in euro |
Pari o superiore a 3,5 e inferiore a 7 tonnellate diesel euro VI euro 6/ euro 6 D Temp | 2.000 euro |
Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate diesel euro VI | 5.000 euro |
Pari o superiore a 16 tonnellate diesel euro VI | 8.000 euro |
Accesso ai benefici
Le domande di ammissione ai contributi sono proponibili secondo le modalità ed i tempi previsti dal Decreto direttoriale prot. 145/2020 recante disposizioni di attuazione del D.M. 203/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 206/2020.
Ogni azienda ha diritto a presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, da inviare via PEC dell’impresa, pena l’inammissibilità, all’indirizzo:
- ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it.
Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
- il modello di istanza compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
- copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
- eventuale atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore;
- copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore della L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, debitamente sottoscritto dalle parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa.
Anche per il 2020 la gestione operativa degli incentivi per la Formazione professionale e per gli Investimenti nel settore dell’autotrasporto è stata affidata alla società RAM Spa che pubblicherà l’elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse, che sarà verificata successivamente.
Il Contatore dei contributi prenotati evidenzia l’esaurimento dei fondi previsti per la rottamazione dei veicoli pesanti.
Rendicontazione delle spese
Dall’11 dicembre 2020 al 20 maggio 2021 le imprese che hanno utilizzato la prima finestra temporale, quella di novembre 2020, dovranno effettuare la rendicontazione delle spese sostenute, utilizzando la piattaforma informatica e trasmettendo:
- la documentazione tecnica;
- la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene, in caso di acquisto in proprietà;
- prova del pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione, in caso di acquisizione in leasing;
- prova della piena disponibilità del bene con copia del verbale di presa in consegna.