Il condomino titolare di proprietà esclusiva del lastrico solare che effettua interventi di efficientamento energetico che abbiano ricevuto l’autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale e siano agevolabili con il Superbonus può fruirne per intero (articolo 119, Dl n. 34/2020), anche associandovi lavori trainati come l’istallazioni di un impianto fotovoltaico. Vediamo nel dettaglio come si applica la detrazione al 110% all’isolamento termico del lastrico condominiale di proprietà esclusiva (cfr.: interpello Agenzia Entrate 499/2020), gli adempimenti ed i requisiti necessari.
Superbonus per isolamento lastrico solare
Se il proprietario del lastrico solare che ricopre l’edificio condominiale riceve il via libera dall’assemblea condominiale ad effettuare interventi di isolamento termico, facendosi carico del costo intero dei lavori (in deroga al principio sancito dall’articolo 1123 del codice civile), può fruire del Superbonus sull’intero importo pagato, anche in misura eccedente rispetto a quanto ordinariamente previsto dal criterio di ripartizione delle spese condominiali basato sui millesimi di proprietà, sempre nel limite di quanto previsto dai tetti di spesa (380mila euro) in funzione del numero delle unità immobiliari che costituiscono l’edificio.
Il condomino proprietario di un appartamento all’ultimo piano di un edificio composto da più unità immobiliari, che intende realizzare l’isolamento termico del sovrastante lastrico solare di sua proprietà ed eventualmente installarvi, previa costruzione di un apposito locale tecnico, un impianto solare fotovoltaico in qualità di intervento trainato, con cessione a favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non auto-consumata in sito, può procedere con l’approvazione dell’assemblea. Il lastrico solare svolge infatti funzione di copertura dell’edificio condominiale, dunque per effettuare i lavori è sempre necessario chiedere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Requisiti Superbonus per singolo condomino
I requisiti per applicare il Superbonus vanno verificati con riferimento all’intero edificio, dunque anche per l’installazione dell’impianto fotovoltaico, il Superbonus deve essere calcolato su un importo non superiore a 48mila euro, nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale. La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati, con un distinto tetto di 48mila euro nel limite di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.
I documenti di spesa (e relativi bonifici) per gli interventi sul lastrico solare devono essere intestati al condominio, come qualsiasi lavoro realizzato su parti comuni dell’edificio. Gli adempimenti possono essere effettuati dall’amministratore o da un condomino delegato che può essere anche lo stesso contribuente interpellante; i documenti di spesa (e relativi bonifici) per l’installazione dell’impianto fotovoltaico devono essere intestati al soggetto che sostiene le spese, in quanto intervento realizzato su singola unità immobiliare.