Anche gli scontrini delle spese mediche contenenti dati da trasmettere al sistema Tessera Sanitaria ai fini della precompilata possono concorrere alla lotteria dei pagamenti digitali, purché il cliente chieda il relativo codice in alternativa a quello fiscale.
Lo stabilisce il provvedimento 11 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate, modificando quello dello scorso 31 ottobre come segue:
I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo, i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata.
Questo permette dunque di effettuare una scelta alternativa: invio del dato al sistema TS ai fini della detrazione in dichiarazione dei redditi, oppure generazione di un codice lotteria per partecipare alla riffa.
Salvo proroghe Covid dell’ultima ora, la lotteria degli scontrini dovrebbe partire il primo gennaio 2021. A
partire da quella data, ad esempio, quando si andrà in farmacia per acquistare medicinali si potrà richiedere, al momento di pagare, che nello scontrino digitale non venga registrato il codice fiscale e che invece venga generato un codice lotteria.
Il motivo dell’esclusione della doppia opzione è la questione di privacy, che impedisce di identificare il consumatore (in questo caso tramite il codice fiscale).