Da martedì 10 novembre è possibile presentare all’INPS la domanda per la nuova tranche di REm (Reddito di Emergenza), prevista dal decreto Ristori. Le modalità sono le stesse già previste per quelle dei mesi scorsi: procedura online tramite credenziali, oppure patronati. Si tratta di due nuove mensilità di REm, relative a novembre e dicembre, previste dall’articolo 14 del decreto 137/2020.
=> Modulo domanda Reddito di Emergenza: come è fatto
Spettano a nuclei familiari in difficoltà a causa del Coronavirus, con i seguenti requisiti:
- valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del REM (che può andare da 400 a 800 euro, a seconda delle diverse tipologie di aventi diritto).
- ISEE fino a 15mila euro,
- residenza in Italia,
- patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuta di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro.
Il beneficio non è previsto nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un lavoratore destinatario di nuove indennità Covid previste per i lavoratori stagionali e per altre specifiche categorie dall’articolo 15 del dl Ristori.
Attenzione: coloro che sono già beneficiari della quota di REm prevista dal decreto agosto (articolo 23 del dl 104/2020), non devono presentare questa nuova domanda. Hanno automaticamente diritto alle due nuove mensilità, che verranno versate direttamente dall’INPS. Devono invece presentare la nuova domanda, utilizzando la nuova procedura operativa a partire dal 10 novembre, i nuclei familiari che si trovano in possesso di tutti i requisiti sopra descritti, e:
- non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza (perché non hanno presentato la domanda o perché non è stato loro riconosciuto il beneficio);
- hanno ottenuto solo il primo REm (quello introdotto dal decreto Rilancio, dl 34/2020) e non anche il secondo (quello previsto dal decreto legge 104/2020).