In relazione al fondo perduto del Decreto Ristori, avendo fatto domanda di contributo ex art. 25 DL 34 in quanto domiciliato in uno dei Comuni colpiti da evento calamitoso, non posso accedere al nuovo indennizzo visto che questa fattispecie non è più prevista? Peraltro mi pare che ci sia una contraddizione con l’automatismo previsto per l’accredito.
Le spiego bene: la platea degli aventi diritto al contributo a fondo perduto è definita dai nuovi decreti Ristori, mentre il riferimento al precedente decreto Rilancio (l’articolo 25 del dl 34/2020, che lei cita), riguarda il meccanismo di calcolo dell’indennizzo. Quindi, in parole semplici, non c’è contraddizione fra automatismo previsto dal primo decreto Ristori e requisito per il diritto al nuovo contributo.
Se lei non ha una perdita di fatturato pari almeno ad un terzo in aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, e la sua attività era già aperta al primo gennaio 2019, in effetti non rientra nella nuova platea degli aventi diritto. Il decreto Rilancio prevedeva l’accesso ai precedenti indennizzi anche in assenza dei requisiti di fatturato sopra riportati nel caso di sede legale nella prima zona rossa, ma ora questo requisito non è più contemplato.
=> Contributo a fondo perduto: un miliardo di bonifici
Quindi, in effetti non credo che lei ricada nella nuova platea di aventi diritto al contributo del primo decreto Ristori. L’automatismo è stato pensato per rendere veloci i versamenti, senza far presentare nuove domande a coloro che avevano già certificato il requisito, richiedendo il precedente. Ma resta comunque riservato agli aventi diritto in base ai nuovi criteri. Per questo non mi pare si possa rilevare contraddizione: è un meccanismo automatico previsto per velocizzare i tempi, non per identificare la platea degli aventi diritto.
Hai una domanda che vorresti fare ai nostri esperti?
Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz