Ci sono altre sei settimane di cassa integrazione con causale Covid, da utilizzare fra il 16 novembre e il 31 gennaio, che possono essere richieste dai datori di lavoro ai quali sono state autorizzate tutte le 18 settimane previste con il decreto agosto, e dai commercianti che devono chiudere o limitare l’attività in base agli ultimi decreti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.
Si possono chiedere tutte le forme di cig, ordinaria, in deroga, oppure assegno ordinario. Resta il meccanismo che prevede il pagamento di un contributo da parte dei datori di lavoro che chiedono la cig senza aver subito riduzioni di fatturato pari almeno al 20% dei ricavi nel primo semestre, ma sono esclusi i settori colpiti dalle chiusure o dalle restrizioni del Dpcm 24 ottobre.
Si applica per quattro settimane l’agevolazione contributiva per chi non richiede gli ammortizzatori. Le domande si presentano, in tutti i casi, all’INPS. Sono le principali regole sulla nuova cassa integrazione prevista dal decreto Ristori per andare incontro alle imprese in seguito alle nuove restrizioni per fronteggiare il Coronavirus imposte dal Dpcm del 24 ottobre.
Vediamo nel dettaglio come funziona la nuova cig.
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Imprese aventi diritto alla nuova cig
Come detto, possono chiedere le nuove sei settimane di cassa integrazione solo le imprese alle quali sono già state interamente autorizzate le 18 settimane previste dal decreto agosto, oppure quelle colpite dalle nuove restrizioni alle attività produttive. Quindi, se un’impresa aveva già chiesto e ottenuto tutta la cig prevista dal decreto agosto, può presentare domanda per ulteriori sei settimane.
Attenzione: continua ad essere possibile anche chiedere le settimane di cig previste dal decreto agosto, che sono valide fino al prossimo 31 dicembre. Quindi, un’impresa che non avesse ancora utilizzato questa possibilità, pur avendone diritto, può presentare la domanda per i periodi eventualmente residui previsti dal decreto agosto. E successivamente, chiedere le sei settimane inserite nel decreto Ristori.
Se l’impresa ricade fra le categorie di attività che hanno subito restrizioni in base al Dpcm 24 ottobre, può chiedere le nuove sei settimane di cig indipendentemente dal fatto di aver o meno utilizzato i precedenti ammortizzatori.
Restano quindi fuori da questa nuova cig le imprese che non hanno utilizzato la cig del decreto agosto, e non hanno i requisiti per richiederla.
Quando si utilizzano le nuove sei settimane
Le nuove sei settimane si devono collocare nel periodo che va dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. Attenzione: i periodi di cassa integrazione autorizzati in base al decreto agosto che vengono utilizzati dopo il 16 novembre ricadono nel calcolo delle nuove sei settimane.
Il contributo addizionale
Qui il meccanismo è lo stesso previsto dal decreto agosto, per cui c’è un contributo addizionale per le imprese che hanno subito perdite di fatturato contenute all’interno del 20% nel primo semestre 2020 (rispetto all’analogo periodo 2019). Ma c’è una novità: sono comunque escluse dal contributo addizionale, indipendentemente dalla perdita di fatturato, le imprese che devono chiudere o ridurre l’attività in base al dpcm del 24 ottobre.
Due le aliquote:
- datori di lavoro con riduzione del fatturato del primo semestre 2020 fino al 20% sull’analogo periodo 2019: pagano un contributo addizionale del 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
- Datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno subito perdite di fatturato: pagano un contributo addizionale pari al 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la cig.
- Datori di lavoro che hanno subito perdite di fatturato superiori al 20% nel primo semestre 2020: non pagano alcun contributo addizionale.
Attenzione: il dato relativo alla perdita di fatturato si autocertifica in sede di presentazione della domanda all’INPS. Se manca l’autocertificazione, l’INPS applica automaticamente l’aliquota più alta, pari al 18%.
Esenti dal contributo addizionale anche i datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
Esonero contributivo
I datori di lavoro che, pur avendone diritto, non chiedono la cassa integrazione, avendola invece chiesta la primavera scorsa, hanno un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane (aggiuntive quindi rispetto a quelle già previste dall’articolo 3 del dl agosto). L’esonero si applica a un periodo massimo pari alle ore di integrazione salariale utilizzate nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020. Ed è pari al 50 o al 100% a seconda della perdita di fatturato nei primi tre trimestre 2020.
Presentazione delle domande
La domanda si presenta all’INPS autocertificando la quantificazione dell’eventuale perdita di fatturato, inviandola entro la fine del mese successivo a quello di utilizzo della cig. In sede di prima applicazione, la prima scadenza è il 30 novembre. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.