Mia figlia frequenta un corso di ginnastica che, a seguito del DPCM del 24/10/2020 è stato interrotto. La società sportiva ci ha proposto, in alternativa, fino al 24/11/2020 (al momento) di continuare l’attività tramite lezioni online. Possono farlo? Posso invece recedere dall’iscrizione e chiedere il rimborso della quota non goduta?
La ringrazio per la domanda, che senz’altro si pongono anche molte altre persone in considerazione della nuova chiusura delle palestre prevista dal Dpcm 24 ottobre.
Nel decreto Ristori appena approvato dal governo l’unica misura sui risarcimenti riguarda i biglietti di spettacoli dal vivo che sono stati cancellati. Il decreto Rilancio dei mesi scorsi aveva invece previsto disposizioni specifiche anche per i rimborsi di altre attività chiuse, come appunto le palestre.
In generale, in questi casi si può attivare l’articolo 1463 del codice civile, che prevede il diritto al rimborso nel caso di sopravvenuta impossibilità alla controprestazione prevista da un contratto. Il Coronavirus è un caso del tutto eccezionale anche rispetto a queste norme, perché l’impossibilità di fornire il servizio è prevista per legge. Da una parte, la strada della richiesta di rimborso dovrebbe comunque essere percorribile. Dall’altra, si tratta di una questione molto dibattuta, proprio per le caratteristiche di assoluta eccezionalità appena descritte.
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In generale, mi pare che la strada migliore sia quella di trovare un accordo soddisfacente con la palestra. La proposta di fare le lezioni online senz’altro è legittima, ma non credo si possa considerare vincolante. In altri termini, non credo che la società sportiva possa obbligarvi ad accettare questa proposta.
Può invece essere un modo per proseguire in qualche modo l’attività didattica, evitando il risarcimento fino a quando non riprenderanno eventualmente le lezioni, che potranno poi prevedere un recupero in presenza dei periodi persi. Ma ripeto, controllate bene quali sono i termini della proposta sulle lezioni online, per capire se potete accettarla senza perdere il diritto al risarcimento.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz