Il contribuente IRAP che applica il metodo storico è tenuto a versare il secondo acconto 2020 pari al 60% (o al 50% se applica gli ISA) e l’eventuale saldo da calcolare al netto del primo acconto (figurativo, perché eliminato dalle disposizione anti-Covid) e del secondo acconto corrisposto. Se invece il contribuente utilizza il metodo previsionale, deve versare il secondo acconto, sempre pari al 60% (o al 50% se applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto figurativo e del secondo acconto corrisposto.
Sono le indicazioni contenute nella Circolare 27/2020 dell’Agenzia delle Entrate che risponde a una serie di quesiti relativi ai versamenti IRAP che riprendono dopo lo stop previsto dal decreto Rilancio. L’articolo 24 del dl 34/2020 ha eliminato il saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020 per i contribuenti (imprese e autonomi) con ricavi fino a 250 milioni di euro.
=> Esenzione IRAP per imprese e autonomi
I chiarimenti delle Entrate riguardano il calcolo del secondo acconto e del saldo 2020 (che sono dovuti) e l’ipotesi di saldo 2020 inferiore alla prima rata di acconto.
La premessa è che i contribuenti possono scegliere il metodo storico (acconto effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente), oppure quello previsionale (sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare). Questa seconda scelta in genere viene effettuata del contribuente che ritiene di avere un risultato economico inferiore a quello dell’anno precedente. Può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, sottolinea il Fisco, «espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata». In realtà, l’articolo 20 del decreto legge 23/2020 prevede che non si applichino sanzioni, nel caso di insufficiente versamento dell’acconto 2020, se l’importo pagato è comunque pari ad almeno l’80% del dovuto.
In ogni caso, il Fisco precisa che il calcolo del secondo acconto e del saldo 2020, sia per i contribuenti che scelgono il metodo storico sia per coloro che utilizzano il previsionale, si fa sempre al netto del primo acconto non versato. Quest’ultimo non può mai eccedere il 40% (o il 50% per i contribuenti ISA) del totale IRAP 2020 calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, che non deve essere superiore a quanto effettivamente da corrispondere (in questo caso, ci sono esempi specifici) . Il Fisco propone una serie di esempi pratici.
Saldo 2020 inferiore agli acconti
Nel caso in cui il saldo 2020 sia inferiore alla rata di acconto, le regole sono le stesse. Il secondo acconto è pari al 60 o al 50% del totale (a seconda dell’applicazione o meno degli indici di affidabilità fiscale), e il saldo si determina al netto del primo acconto figurativo e del secondo effettivamente versato. Esempi (entrambi relativi a contribuenti che non applicano gli Isa):
- Contribuente che utilizza il metodo storico, con IRAP 2019 pari a mille euro e IRAP 2020 pari a 200 euro. Ha versato, a titolo di secondo acconto, 600 euro. Il primo acconto figurativo da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro (40% di 200). Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)].
- Contribuente che utilizza il metodo previsionale, con IRAP 2019 a mille euro, IRAP 2020 prevista di 800 euro, IRAP effettivamente dovuta pari a 200 euro. A titolo di secondo acconto, ha versato 480 euro. Il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro. Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 360 euro [200-(480+80)].
Esenzione sanzioni
Infine il Fisco chiarisce come si applica l’esenzione da sanzioni e interessi prevista dal decreto Liquidità. La regola è, come detto, che il versamento deve comunque essere pari ad almeno l’80% del dovuto. L’agevolazione si applica, oltre che a IRPEF, IRES e IRAP, all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Per quanto riguarda le addizionali, l’esenzione si applica agli acconti in scadenza lo scorso 30 giugno 2020, mentre è esclusa l’addizionale regionale IRPEF, che non prevede il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per il 2019.