Il comma 1 dell’art. 12 del D.L. 6 ago 2020 (Requisiti tecnici Ecobonus) recita: “Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007”.
Per cui, avendo io iniziato i lavori in data 7 luglio 2020 (isolamento termico involucro su mini condominio + installazione fotovoltaico, caldaia condensazione e colonnina di ricarica auto elettrica), rientrerei nella fattispecie prevista dal citato articolo, dovendo pertanto attenermi al rispetto delle disposizioni previste dal D.L. 19/2/2007, non poco dissimili da quelle introdotte con il D.L. 34/2020 e successivi interventi sull’argomento: Guida emanata da Ag. Entrate, circ 24 Ag. Entrate dell’8 ago 2020, e quant’altro).
Ad es.: i requisiti di trasmittanza termica U indicati nell’all “D” del D.L. 19/2/2007 sono ben diversi da quelli espressi nell’all “E” del Decr “Requisiti tecnici” del 6 ago 2020.
Il D.L. 19/2/2007 fornisce inoltre elementi chiarificatori dei vari articoli delle legge 27 dic 2006 (finanziaria 2007) la quale, a sua volta, indica, per i soggetti ammessi, valori di detrazione dall’imposta lorda diversi sia in termini percentuali, che di massimale nonché di periodo di ripartizione. Possibile?
Gli interventi che ha effettuato ricadono nell’Ecobonus al 110%. In questo caso, l’asseverazione assicura il rispetto dei requisiti tecnici previsti (elencati nell’omonimo decreto).
La disposizione che lei cita (il comma 1 dell’articolo 12) spiega come si applica la norma a i diversi interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica (non solo quelli ricompresi nel Superbonus). In parole semplici: i requisiti tecnici valgono per tutti gli interventi edilizi (normative di riferimento elencate nell’articolo 1).
=> Superbonus 110%, le regole sul miglioramento energetico
Visto che le agevolazioni erano già applicabili prima del decreto, se la data di inizio di lavori è precedente continuano ad applicarsi le vecchie regole, in tutti i casi in cui sono compatibili.
Il comma 2 dello stesso articolo 12 da lei citato aggiunge però la regola che si applica ai lavori per l’accesso alle specifiche detrazioni previste dall’articolo 119 del dl 34/2020 (è l’Ecobonus 110%). In questo caso, resta l’obbligo «di acquisire l’asseverazione che comprenda, nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e, per i soggetti di cui al comma 9, lettera c, dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, in relazione anche agli interventi agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente l’entrata in vigore del presente decreto».
E’ questa la regola che si applica la suo caso specifico.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz