Aumenta l’importo dell’assegno per le prestazioni di invalidità civile (invalidi totali e titolari di pensione di inabilità previdenziale) con il rateo pensione di novembre, in virtù del pagamento della maggiorazione sociale in favore di invalidi civili totale, sordi, ciechi civili assoluti e inabili ex lege 222/1984.
L’aumento è variabile, fino a 651,51 euro per 13 mensilità (“incremento al milione”).
- Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento è riconosciuto in automatico, con decorrenza 20 luglio 2020, quindi non si deve presentare nessuna domanda.
- Per titolari di pensione inabili ex lege 222/1984 bisogna invece fare domanda. Per quelle presentate entro ottobre, la decorrenza è riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
=> Maggiorazione pensione inabilità: domanda, importo e scadenze
Requisiti di reddito
Per avere diritto alla maggiorazione è previsto un requisito massimo di reddito annuo, personale di 8.469,63 euro (14.447,42 euro cumulato con il coniuge, nel caso il titolare della prestazione sia coniugato). Si valutano i redditi di qualsiasi natura (assoggettabili a IRPEF, a tassazione corrente e separata, tassati alla fonte, esenti IRPEF), sia del titolare che del coniuge.
Non concorrono al computo del reddito massimo:
- il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
- i trattamenti di famiglia;
- l’indennizzo ex lege 210/1992 per soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.