La proroga dei termini per presentare la domanda di cassa integrazione inserita nel decreto approvato dal Governo il 7 ottobre riguarda tutte le richieste in scadenza da luglio a settembre. E’ stata prevista per consentire alle imprese di recuperare eventuali ritardi accumulati nel corso dell’estate, periodo in cui è intervenuto il decreto agosto, disponendo altre 18 settimane di CIG Covid, soprapponendosi in parte ai precedenti provvedimenti (Cura Italia e decreto Rilancio). Resta ferma la regola di base che prevede la presentazione della domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
=> Decreto Coronavirus: domande CIG fino al 31 ottobre
La proroga è contenuta nell’articolo 3 del decreto 125/2020. Riguarda tutte le tipologie di cassa integrazione con causale Covid (ordinaria, in deroga, assegno ordinario). Tecnicamente, sposta al 31 ottobre i termini che erano stati precedentemente fissati al 31 agosto e al 30 settembre dai commi 9 e 10 dell’articolo 1 del dl 104/2020. Quindi, slittano al 31 ottobre:
- i termini decadenziali di invio delle domande di cassa Covid e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che in base alle regole ordinarie erano in cadenza lo scorso 31 luglio 2020, e che il decreto agosto aveva spostato a fine agosto;
- i termini che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il primo e il 31 agosto 2020.
Come si vede, c’è tempo fino al 31 ottobre per tutte le domande di cig che, in base alle regole ordinarie, erano in scadenza dal 31 luglio scorso in poi. Significa che sono ancora aperti i termini per presentare tutte le domande di cig Covid disposte dal decreto agosto (la prima scadenza utile era il 30 settembre, che ora è stata prorogata). E anche quelle chieste in base ai precedenti provvedimenti (decreto Cura Italia e decreto Rilancio), che e in base alle regole ordinarie erano in scadenza a fine luglio o a fine agosto.
Attenzione: la proroga di fatto non riguarda i periodi di cassa Covid eventualmente iniziati in settembre. In questo caso, in base alle regole sopra descritte, il termine ordinario di presentazione delle domande (la fine del mese successivo all’inizio dell’ammortizzatore), è fine ottobre. E non è stato prorogato. Quindi, un’azienda che ha messo i dipendenti in cassa integrazione in settembre, deve presentare la domanda entro fine ottobre.
Facciamo alcuni esempi di cassa Covid a cui si applica la proroga al 31 ottobre:
- cassa integrazione dal 3 al 10 giugno 2020: il termine originario di presentazione della domanda è il 31 luglio, slittato prima per effetto del decreto agosto e ora in base alla nuova disposizione.
- Cassa integrazione dal 3 al 10 luglio: il termine originario era il 31 agosto, che ora slitta per effetto del nuovo decreto.
- Cassa integrazione iniziata il 15 luglio: necessariamente si tratta di una domanda di cassa integrazione che ricade nelle ulteriori 18 settimane previste dal decreto agosto. Quindi, il termine originario di presentazione era fine settembre (il primo termine di presentazione delle nuove domande di cassa Covid introdotte dal decreto agosto), e slitta a fine ottobre.
- Cassa integrazione iniziata il 20 agosto: termine originario fine settembre, slitta a fine ottobre.
Per tutti i periodi di cassa integrazione Covid iniziati dal primo settembre in poi, valgono invece le regole ordinarie, per cui la domanda si presenta entro la fine del mese successivo all’inizio dell’utilizzo.