La cessione del credito d’imposta, quando riguarda interventi effettuati nel 2020 e 2021 compresi nel decreto Rilancio, può essere effettuata verso tutti i soggetti privati. Ad esempio, è possibile eseguire i lavori, scegliere in luogo della detrazione la cessione del credito e disporla in favore di un proprio genitore.
La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate (risposta 432/2020 del Fisco) in merito alla cessione del bonus per la riqualificazione energetica (per serramenti e infissi), al genitore che ha finanziato gli interventi. In particolare, il caso di un contribuente forfettario. Quindi, si ribadisce anche l’applicabilità della cessione del credito da parte dei contribuenti minimi che non possono utilizzare la detrazione in dichiarazione.
Ebbene, il Fisco innanzitutto conferma che non rileva «la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso dell’Istante, che si avvale del c.d. “regime forfetario” disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad un regime sostitutivo dell’IRPEF medesima». Anzi, il decreto Rilancio, con la nuova possibilità di cessione del credito prevista dall’articolo 121, vuole proprio «incentivare l’effettuazione di interventi finalizzati alla efficienza energetica prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente».
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In secondo luogo, non ci sono paletti relativi al destinatario della cessione del credito. Nei casi in cui si applica l’articolo 121 del decreto Rilancio (molto in sintesi, le spese ammesse sono precisamente elencate nella norma, e devono essere effettuate nel 2020 o nel 2021), non operano le limitazioni alla cessione del credito che sono ordinariamente previste, indicate nella circolare 11/2018.
La cessione del credito «può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi o di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) o di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni».