Se due coniugi risiedono in due comuni diversi (o anche in due case diverse) non hanno diritto all’agevolazione IMU prima casa: lo prevede una sentenza di Cassazione (sentenza n.20130 del 24 settembre 2020), che contraddice le regole relative all’imposta sugli immobili previste invece dal Ministero delle Finanze.
Stop anche se una delle due abitazioni è una seconda casa (usata per le vacanze) in cui è stata trasferita per “comodità” la residenza di uno dei due coniugi, lo sancisce una recentissima ordinanza di Cassazione (la n.28534 del 15 dicembre). Niente agevolazioni doppie se manca la coabitazione.
Il punto di partenza è la formulazione della norma primaria (dl 201/2011), in base alla quale «per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».
Ebbene, secondo la Cassazione, questa norma «comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente». Un fattispecie che non è soddisfatta nel caso di due coniugi che vivono in case diverse.
Il Ministero delle Finanze, invece, nei documenti attuativi della norma IMU, consente ai due coniugi che abitano in comuni diversi di applicare entrambi l’agevolazione IMU (circolare DF3/2012). Questo, in considerazione del fatto che la norma primaria (articolo 13, comma 2, dl 201 del 2011) esclude il beneficio doppio soltanto se le due case si trovano nello stesso comune. Pertanto, secondo il MEF, è almeno ammissibile il caso dei due coniugi residenti in comuni diversi, «poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative».
In base alla recente sentenza, invece, in questo caso non solo non si ha diritto all’aliquota ridotta per entrambe le unità immobiliari ma non si può neppure scegliere a quale immobili applicarla: non essendo soddisfatti i presupposti di fondo, per la Cassazione l’IMU ridotta non si può applicare a nessuna delle due abitazioni.
Sottolineiamo che intanto la norma di riferimento è cambiata: la legislazione IMU è stata rivista con la Legge di Stabilità 2020 (legge 160/2019). Ma la definizione di abitazione principale è rimasta identica, comprensiva della parte sui coniugi residenti in due abitazioni dello stesso comune.