È terminata con il 2020 la sperimentazione del nuovo tracciato XML della fattura elettronica iniziata lo scorso mese di ottobre. Dal 1° gennaio 2021 è diventato obbligatorio l’utilizzo della versione di fattura elettronica che contiene un maggior numero di elementi, dai nuovi campi relativi alla natura dell’operazione (non imponibili o con inversione contabile) al tipo di documento, pensati per mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate più dati da inserire della dichiarazioneIVA precompilata.
Si tratta della versione 1.6 (e successive modifiche) del tracciato XML di fattura elettronica che l’Agenzia delle Entrate ha approvato lo scorso anno.
=> Esterometro: istruzioni di fatturazione da gennaio 2021
Nuove tipologie di documento
Nel nuovo XML della fattura elettronica sono stati aggiunti nuovi codici TP-“TipoDocumento“:
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno (per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente al SdI dal destinatario di una fattura ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno);
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, c.2, del d.p.r. n. 633 del 1972 (con l’utilizzo di tali codici l’operatore potrà evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue);
- TD21 Autofattura per splafonamento;
- TD22 Estrazione beni da Deposito IVA;
- TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA (con l’utilizzo di tali codici l’operatore può gestire le operazioni relative all’estrazione dal deposito IVA, v., al riguardo, la circolare 14/E/2019);
- TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a) (per le fatture differite collegate ai DDT per i beni e idonea documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizi);
- TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo, lett. b) (per le operazioni triangolari c.d. interne);
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (per le operazioni di cui all’art.36 del d.p.r. n. 633 del 1972);
- TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
Questi nuovi codici TP si aggiungono (e dettagliano meglio) quelli esistenti nel precedente tracciato XML:
- TD01 Fattura;
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura;
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella;
- TD04 Nota di credito;
- TD05 Nota di debito;
- TD06 Parcella;
- TD07 Fattura semplificata;
- TD08 Nota di credito semplificata;
- TD09 Nota di debito semplificata;
- TD10 Fattura di acquisto intracomunitario di beni;
- TD11 Fattura di acquisto intracomunitario di servizi;
- TD12 Documento riepilogativo (art. 6 DPR 695/1996).
Fattura elettronica o cartacea?
Da precisare che l’obbligo di e-fattura per i documenti recanti l’assolvimento dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (dal TD16 al TD19) scatterà dal 2022, per tutto il 2021 si potrà ancora optare per la fattura cartacea.
=> Autofatturazione: quando farla e quando conviene
In questa ipotesi però, in caso di fornitore estero, sarà necessario trasmettere l’esterometro secondo le scadenze trimestrali, adempimento dal quale si è esentati in caso di fattura inviata tramite SdI. L’invio della fattura elettronica esonera il contribuente anche dalla tenuta dei registri IVA, oltre a consentire l’accesso ad una dichiarazione IVA precompilata più completa e corretta.
Nuovi codici IVA
Un’altra importante novità del nuovo tracciato XML della fattura elettronica riguarda la definizione della natura dei codici IVA utilizzati quando l’imposta è addebitata, ovvero i cosiddetti codici in esenzione.
- N1 Escluse ex art. 15;
- N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72 (sia per committenti UE che extra UE) in fattura andrà evidenziato “inversione contabile” per i soggetti UE, “operazione non soggetta” per i soggetti extra UE;
- N2.2 non soggette – altri casi es. forfetari o art. 74 DPR 633/72 e tutti i casi in cui un soggetto IVA non è obbligato ad emettere fattura;
- N3.1 non imponibili – esportazioni ai sensi art. 8 1 c. lett. a) b) e b-bis) DPR 633/72 N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
- N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
- N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
- N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;
- N4 esenti;
- N5 regime del margine/IVA non esposta;
- N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
- N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
- N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
- N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
- N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
- N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
- N6.9 inversione contabile – altri casi (attualmente inutilizzabile);
- N7 IVA assolta in altro stato UE, Vendite a distanza art. 40 c. 3 e 4 e 41 c. 1 DL 331/93, prestazioni servizi di telecomunicazione, elettronici art. 7 sexies lett. f g e art. 74 sexies DPR 633/72.
Tipi ritenuta
I tipi di ritenuta da utilizzare nel nuovo tracciato XML sono:
- RT01 Ritenuta persone fisiche;
- RT02 Ritenuta persone giuridiche;
- RT03 Contributo INPS;
- RT04 Contributo ENASARCO;
- RT05 Contributo ENPAM;
- RT06 Altro contributo previdenziale.
Modalità di pagamento
Le modalità di pagamento da utilizzare nel nuovo formato della fattura elettronica sono:
- MP01 Contanti MP02 Assegno;
- MP03 Assegno circolare;
- MP04 Contanti presso Tesoreria;
- MP05 Bonifico;
- MP06 Vaglia Cambiario;
- MP07 Bollettino Cambiario;
- MP08 Carta di pagamento;
- MP09 RID;
- MP10 RID utenze;
- MP11 RID veloce;
- MP12 RIBA;
- MP13 MAV;
- MP14 Quietanza erario;
- MP15 Giroconto su conti di contabilità speciale;
- MP16 Domiciliazione bancaria;
- MP17 Domiciliazione postale;
- MP18 Bollettino di c/c postale;
- MP19 SEPA Direct Debit;
- MP20 SEPA Direct Debit Core;
- MP21 SEPA Direct Debit B2B;
- MP22 Trattenuta su somme già riscosse;
- MP23 Pago PA (nuovo tipo modalità di pagamento obbligatorio dall’1.1.2021).