Nei confronti dei contribuenti che risultano debitori, ad esempio perché non pagano tasse e tributi, possono essere avviate dal creditore o dall’ente di riscossione procedure cautelari (fermo e ipoteca) e procedure esecutive (pignoramento).
Oggetto del pignoramento, ovvero dell’atto con cui si procede con l’espropriazione forzata di uno o più beni di proprietà di un debitore al fine di soddisfare le pretese del creditore, possono essere beni mobili, beni immobili e somme, tra cui anche lo stipendio, la pensione e la liquidazione, ovvero il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Esistono però precise regole e limiti che il creditore e l’ente della riscossione devono rispettare. Vediamoli in dettaglio.
=> Guida alle procedure cautelari ed esecutive
Pignoramento del TFR: quando è possibile
A rendere possibile il pignoramento del TFR è l’articolo 543 del Codice di procedura civile che autorizza il pignoramento presso terzi, prevedendo la possibilità per il creditore di agire su quei beni che pur appartenendo al debitore non sono ancora nelle sua disponibilità, come stipendio, pensione e liquidazione.
=> Pignoramento dello stipendio
Pignoramento del TFR in azienda: limiti
In generale, prima di dare il via alle procedure esecutive, l’ente della riscossione è obbligato ad avvisare preventivamente il contribuente con apposite comunicazioni.
Per quanto riguarda il pignoramento presso terzi, come quello del TFR, la legge prevede dei limiti precisi:
- l’importo del trattamento di fine rapporto che può essere pignorato non può superare il 20% (1/5) del totale accantonato dal datore di lavoro. Se la notifica del pignoramento presso terzi viene inviata al datore di lavoro, questo dovrà trattenere un quinto del TFR e versarlo al creditore;
- la parte restante (80%) deve essere riconosciuta al lavoratore.
=> Anticipo TFS e TFR: online la piattaforma di domanda
Pignoramento del TFR accreditato in banca: limiti
Diverso il caso del pignoramento del TFR versato su conto corrente o in un fondo pensione:
- se il TFR viene accreditato in data anteriore al pignoramento, le somme accreditate in banca possono essere pignorate solamente per la parte che eccede il triplo del valore dell’assegno sociale, perché con l’accredito sul conto corrente il TFR perdela sua natura retributiva;
- se il TFR viene accreditato dopo la notifica del pignoramento, il prelievo forzato può avveneire:
- per intero per i crediti alimentari (spetterà al giudice incaricato quantificarne la misura);
- per il 50% per il pignoramento in concorso con più cause creditorie;
- per un quinto per tutte le altre tipologie di credito.
L’onere di provare che le somme presenti su conto provengono esclusivamente da stipendio, pensione o TFR spetta al debitore. Se vi sono somme di provenienza differente quest potranno essere prelevate forzatamente per tutto l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale.
=> TFR per chi cambia azienda, come funziona
Pignoramento del TFR in fondo pensione: limiti
Diversamente, non può essere pignorato il TFR accantonato in un fondo pensione, perché le posizioni individuali costituite presso i fondi pensione non possono essere attaccate dai creditori, a meno che non si tratti di prestazioni integrative erogate sotto forma di rendita o capitale (sempre nella misura di 1/5).