Online le istruzioni INPS sul cosiddetto arrotondamento al milione, ossia l’aumento dell’importo dell’assegno per i titolari maggiorenni di pensione di invalidità totale in base alla sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto illegittimo l’accesso a questo aumento solo agli over 60: in alcuni casi, devono presentare domanda all’INPS, mentre in altri avranno la maggiorazione automaticamente.
L’istituto fornisce tutte le indicazioni nella Circolare 107/2020. La disposizione riguarda i titolari di prestazioni assistenziali per invalidità totale (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) e di pensione di invalidità in base all’articolo 2 della legge 222/1984 (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) con determinati requisiti di reddito.
Il punto di partenza è il seguente: la Corte Costituzionale, con sentenza 152/2020, ha esteso ai maggiorenni il diritto a un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (l’incremento al milione), che precedentemente era previsto solo dopo i 60 anni. Tecnicamente, ha dichiarato l’illegittimità di una parte dell’articolo 38, comma 4, della legge 448/2001. In applicazione di tale pronuncia, l’articolo 15 del decreto Agosto (104/2020), fa scattare la novità dallo scorso 20 luglio 2020. Molto in sintesi:
- gli invalidi civili totali avranno automaticamente la maggiorazione;
- per l’incremento della pensione di inabilità bisogna presentare domanda.
Invalidi civili totali
Si tratta di titolari di prestazioni assistenziali per invalidità civile totale, cecità assoluta, sordità, con almeno 18 anni di età. In questo caso, dal 20 luglio 2020, è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità. Sono previsti determinati requisiti reddituali:
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8mila 469,63euro;
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere redditi propri di importo non superiore a 8mila 469,63 euro, oppure redditi cumulati con il coniuge di importo annuo non superiore a 14mila 447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Concorrono al limite reddituale: redditi IRPEF, a tassazione corrente e tassazione separata, redditi tassati alla fonte, redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Non concorrono al calcolo: reddito della casa di abitazione, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 388/2000, trattamenti di famiglia, indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (legge 210/1992).
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Pensione di inabilità
I titolari di pensione di inabilità in base all’articolo 2 della legge n. 222/1984, di età superiore a 18 anni, hanno diritto alla maggiorazione su domanda. In questo caso, l’incremento al milione può arrivare al massimo a garantire un mensile di 516,46 euro al mese. Requisiti di reddito (comma 5, articolo 38, legge 448/2001).
- Beneficiario non coniugato: 6mila 713,98 euro;
- beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato): se il reddito è cumulato con quello del coniuge, l’importo annuo non può superare 12mila 691,77 euro (6mila 713,98 euro incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale).
La domanda si presenta all’INPS secondo le consuete modalità previste per la maggiorazione (che prima riguardavano solo gli over 60, mentre ora si applicano anche a chi ha meno di 60 anni). Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. La decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020. C’è un periodo di transizione, per cui a coloro che presentano domanda entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza retroattivamente dal primo agosto 2020, ove espressamente richiesto.