Pubblicato il il Decreto 4 agosto 2020 che conferma per il 2020 la riduzione contributiva, in relazione agli operai occupati a tempo pieno ai quali viene applicata la riduzione d’orario, per le imprese edili del settore industria (codici contributivi da 11301 a 11305) e artigianato (codici contributivi da 41301 a 41305) o con codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Lo sconto sui contributi previdenziali e assistenziali INPS (diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti) in favore dei datori di lavoro del settore è pari all’11,50%, per le retribuzioni che vanno da gennaio a dicembre 2019, calcolato al netto di misure compensative, altri contributi sociali e per la formazione continua.
Ci sono però delle esclusioni: la riduzione contributiva non è applicabile a lavoratori per i quali sono previste altre agevolazioni contributive (es.: assunzione da liste di mobilità, esonero triennale per assunzioni a tempo indeterminato, ecc.) o in caso di contratti di solidarietà.
Per accedere al beneficio serve comunque il DURC regolare ed il rispetto dei consueti obblighi di legge.
Per accedere al beneficio bisogna presentare domanda online (modulo Rid-Edil) all’INPS ( “Comunicazioni on-line” > “Invio nuova comunicazione”), con esito visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziendale. Seguiranno specifiche istruzioni con apposito provvedimento.