Dal 15 ottobre, per applicare lo smart working, le imprese dovranno stipulare accordi individuali e inviarli ad apposita piattaforma del Ministero del Lavoro, accedendo con le credenziali SPID. Fino a quella data possono invece ricorrere alla procedura semplificata introdotta dalle norme anti Covid, che comporta un invio massivo dei dati relativi ai lavoratori interessati.
Successivamente, si torna ad applicare la disciplina ordinaria sullo smart working, e le aziende che in questi mesi hanno fatto ricorso al lavoro agile utilizzando la procedura semplificata (dunque, senza accordo individuale), se vogliono proseguire su questa strada dovranno provvedere di conseguenza. Anche i lavoratori che attualmente sono in smart working sulla base di comunicazioni semplificate, non potranno proseguire con lo smart working senza gli accordi individuali.
Smart working per figli in quarantena
Di certo, lo smart working continuerà ad essere previsto come diritto – e senza possibilità di diniego da parte del datore di lavoro – per determinate categorie come i genitori di figli che restano a casa da scuola in seguito a provvedimenti di quarantena emessi dall’autorità sanitaria. Termina, invece, con l’apertura delle scuole del 14 settembre, il “diritto” per chi ha figli fino a 14 anni.
Le ultime novità in materia sono contenute nell’articolo 5 del dl 111/2020, che stabilisce le regole per la riapertura dell’anno scolastico in sicurezza. E prevede, per i genitori dipendenti, il diritto allo smart working per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. I paletti:
- il figlio deve avere al massimo 14 anni,
- deve essere convivente con il genitore,
- l’altro genitore deve essere lavoratore non in congedo o a casa per qualsiasi altro motivo,
- la quarantena deve essere stabilita da provvedimento dell’autorità sanitaria.
Contagio a scuola
Questo è un punto importante, anche in considerazione del fatto che la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha chiarito che, anche nel caso in cui ci sia un caso di contagio nella scuola o nella classe frequentata dallo studente, non è automatico il provvedimento di quarantena fiduciaria.
La procedura, dettagliata nelle linee guida per il rientro a scuola del Ministero dell’Istruzione e pubblicate sul portale, coinvolge in primis l’autorità sanitaria, che in base al contact tracing e alla specifica situazione, stabilisce eventuali provvedimenti di quarantena fiduciaria. Per essere chiari: se i genitori decidono a scopo precauzionale di tenere i figli a casa senza provvedimento ASL non c’è il diritto allo smart working.
Altra precisazione relativa allo smart working per quarantena del figlio: la legge prevede anche la possibilità, sempre per i genitori con figli fino a 14 anni, di chiedere un congedo parentale retribuito al 50% nel caso di quarantena del figlio. La formulazione della norma prevede però che il lavoro agile abbia la precedenza, nel senso che il congedo può essere chiesto solo nel caso in cui non sia possibile, per nessuno dei due genitori, lavorare in smart working.
I due genitori possono entrambi chiedere lo smart working ma non contemporaneamente: possono dividersi il periodo di quarantena del figlio, lavorando da casa alternativamente l’uno all’altro.
La quarantena del figlio non è l’unico caso in cui, da lunedì 14 settembre, resta il diritto allo smart working per i genitori di figli fino a 14 anni. Il Cura Italia (dl 18/2020), prevede il diritto al lavoro agile per i dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità.
Smart Working durante l’emergenza
Da lunedì 14 settembre e fino al 15 ottobre, giorno in cui termina (a legislazione invariata) lo stato d’emergenza, lo smart working resta un’opzione per le imprese e per i lavoratori. Significa che ci vuole un accordo, il dipendente non ha il diritto a lavorare da casa senza il consenso dell’azienda. C’è un diritto di precedenza, nell’accoglimento delle richieste di smart working da parte del datore di lavoro, per i lavoratori dipendenti del privato con ridotta capacità lavorativa, e per le lavoratrici nei tre anni successivi al congedo di maternità.
In considerazione dell’emergenza Coronavirus, la legge (Dpcm del 26 aprile), raccomanda ai datori di lavoro il massimo utilizzo possibile dello smart working. Il lavoro agile è applicabile in modalità semplificata, ovvero senza l’accordo individuale previsto dalla legislazione ordinaria. Le imprese sono comunque tenute ad effettuare una procedura di comunicazione, che è però molto pratica: basta un unico invio con i dati di tutti i lavoratori in smart working. La procedura e il format da utilizzare sono disponibili sul portale Servizi Lavoro del ministero (si accede con le credenziali). Molto in sintesi, basta caricare un file excel con i dati dei lavoratori, senza allegare accordi o autocertificazioni.
Queste regole sono applicabili fino al 15 ottobre, che è al momento il termine stabilito per lo stato di emergenza Coronavirus. Nel caso in cui lo stato d’emergenza venga prorogato, continueranno ad essere applicate.
Smart Working a fine emergenza
Dal 16 ottobre, a meno che non sia prorogato o stato di emergenza Covid, si torna alla normativa ordinaria, in base alla quale lo smart working è regolato da specifici accordi individuali. Il riferimento normativo è la legge 81/2017. In base all’articolo 19 della norma, l’accordo è in forma scritta, controfirmato da azienda e lavoratore, e contiene alcuni elementi minimi: durata, preavviso, disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa, potere di controllo.
=> Smart Working: il fac-simile di accordo
L’accordo va inviato telematicamente al ministero sempre utilizzando la procedura del portale Servizi Lavoro. In considerazione dei tempi tecnici di accesso allo smart working con procedura ordinaria, è utile consigliare ai datori di lavori di muoversi eventualmente per tempo nel caso in cui decidano di continuare ad applicare lo smart working.