Per ottenere il sismabonus con detrazione al 110% intervenendo sulle sole pertinenze dell’abitazione principale, queste devono essere ad uso abitativo? Parlo di stalle, deposito attrezzi e fienili.
Tecnicamente non ci sono esclusioni specifiche in questo senso. In base alla Guida alle ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione si applica per:
interventi effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Dunque, è necessario che l’immobile al quale si applica l’agevolazione sia residenziale e che non ricada in una delle fattispecie escluse (categorie catastali A1, A8 e A9). Per intenderci, se il fienile si trova in un castello, non è ammessa l’agevolazione. Se invece si trova in un’abitazione di tipo rurale, si può applicare il Sisma bonus al 110%.
In altri termini, rileva la categoria catastale dell’immobile al quale le pertinenze sono collegate. Nel caso di utilizzo dell’agevolazione da parte di una persona fisica (quindi, non di un condominio), quest’ultima non deve essere nell’esercizio dell’attività d’impresa, l’immobile deve essere ad uso abitativo (non necessariamente la prima casa, ma c’è un limite a due unità immobiliari), le spese devono essere sostenute fra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
=> Sisma bonus con pertinenze
Trova tutte le indicazioni operative nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 24/2020, oppure nella Guida al Superbonus del Fisco.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz