Agevolazioni prima casa: decadenza sospesa ma proroga variabile

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 20 Ottobre 2020
Aggiornato 23 Novembre 2020 18:09

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Agevolazioni prima casa: sospensioni Covid di durata diversa per la decadenza del beneficio in caso di mancati adempimenti, regole caso per caso.

Una nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce come i benefici prima casa non si perdano a causa dei ritardi nei relativi adempimenti causati dalle conseguenze del Coronavirus.

In particolare, con la riposta n. 485 del 19 ottobre 2020 si conferma il diritto alla detrazione del mutuo prima casa, nel caso in esame accesso per un’unità immobiliare da accorpare alla propria come abitazione principale.

Il Fisco dà ragione all’istante però non in virtù della sospensione dei termini decadenziali previsti dal Dl n. 23/2020 (Decreto Liquidità) nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, ma piuttosto per l’intervenuta emergenza epidemiologica (che ha di fatto bloccato i lavori) con conseguente causa di forza maggiore. In questi casi scatta la proroga dei termini per un tempo pari alla durata della causa di forza maggiore, nella fattispecie dal 23 febbraio al 2 giugno 2020.

L’articolo 24 del Dl Liquidità non trova invece applicazione in questo caso perché non include gli oneri detraibili di cui all’articolo 15 del Tuir, ma solo altre agevolazioni.

In una precedente istanza di interpello (n.310 del 4 settembre), il Fisco aveva invece chiarito che le sospensioni Covid disposte dal Decreto Liquidità (DL 23/2020) si applicano anche ai termini di decadenza dello sconto sull’imposta di registro in caso di acquisto prima casa (aliquota agevolata al 2%). Per evitare la decadenza del beneficio, la legge impone infatti di vendere la precedente abitazione principale entro la scadenza un anno dal nuovo acquisto, ma a causa dell’emergenza sanitaria tale periodo si considera sospeso dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.

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Viste le difficoltà di compravendita immobiliare dovute all’emergenza Coronavirus, in caso di acquisto effettuato dopo il 23 febbraio, i termini sospesi iniziano o riprendono dal 1° gennaio 2021. Una volta scaduti anche questi termini, scatta l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, aggravate da interessi e sanzione del 30%.