Comproprietari di abitazione singola costituita di 2 unità immobiliari divise, con ingresso indipendente ma giardino comune, possiamo usufruire del Superbonus? Quali immobili sono ammessi e quali esclusi dall’Ecobonus al 110%?
La circolare 24/2020 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il Superbonus è utilizzabile anche per interventi realizzati su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze. Ma si esclude la comproprietà.
Per una abitazione singola divisa in due unità immobiliari con giardino comune ma proprietà distinte, sono agevolabili tutti i lavori trainanti ricompresi nell’Ecobonus 110%, descritti nell’articolo 119 del dl 34/2020: climatizzazione, isolamento termico, lavori antisismici. E l’agevolazione si applica anche ai trainati.
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Quindi , anche se la norma ammette all’agevolazione singole unità in edifici plurifamiliari, è esclusa dalla casistica ammessa la comproprietà, anche se su distinte unità immobiliari. Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
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Se le unità immobiliari si trovano in un condominio, anche minimo, allora sono agevolati solo i trainanti. Lo specifica sempre la circolare delle Entrare in relazione alle singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze che si trovano all’interno di edifici in condominio.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz