Il Decreto Agosto (all’articolo 112) ha disposto per il solo 2020 il raddoppio della soglia di esenzione fiscale per beni e servizi erogati dall’azienda ai dipendenti come fringe benefit (non imponibili ai fini IRPEF in virtù dell’articolo 51, comma 3, del Tuir) nell’ambito di piani di welfare aziendale. Tale limite straordinario, oltre il quale scatta la tassazione per i fringe benefits (compensi in natura come incentivo, premio o per la fidelizzazione dei lavoratori) ascrivibili al 2020, è fissato a 516,46 euro rispetto agli ordinari 258,23 euro.
Questo significa che la franchigia, nel 2021, torna al consueto importo. L’emendamento in Legge di Bilancio per la proroga della misura straordinaria non è stato infatti ammesso. Dunque, da quest’anno, salvo futuri interventi normativi, si applicano le consuete regole.
La determinazione del reddito di lavoro dipendente si fonda sul principio di cassa fino al 12 gennaio dell’anno successivo: per cui il valore dei beni e servizi erogati nel 2020 è stato conteggiato nel momento in cui è stato erogato al dipendente entro il 12 gennaio 2021, secondo la soglia raddoppiata. Successivamente a quella data, si torna ai consueti calcoli.
Tra i più comuni fringe benefits nell’ambito di programmi di welfare aziendale ricordiamo i buoni pasto o mensa aziendale, vitto e alloggio a carico dell’azienda, telefono e pc o auto aziendale, asilo, polizza sanitaria, prestiti agevolati.