La sottrazione di mailing list contenente solo nomi e indirizzi non può essere sanzionata. Si è così pronunciata, con la sentenza n. 16744 del 2008, la Prima sezione civile della Corte di Cassazione in merito alla questione preliminare relativa alla competenza della Sezione specializzata.
Impossessarsi di indirizzari custoditi in azienda, quindi, non costituisce secondo i giudici violazione della proprietà industriale ed intellettuale, né delle norme sulla concorrenza.
Nello specifico, la sentenza fa riferimento ad caso di sottrazione di alcuni file contenuti nell’archivio informatico di due società, da parte un ex dipendente delle stesse, che prima di lasciare le aziende aveva trafugato i file contenenti l’archivio informatico dei clienti.
La Corte ha negato l’attribuzione alla Sezione specializzata, avallando la posizione del Tribunale competente chiamato a decidere nel merito della causa.
La motivazione è che la documentazione contenuta nella mailing list include solo nominativi di clienti e partner delle società, non contiene riferimenti a reddito e condizioni patrimoniali oppure a ogni altro elemento utile all’esercizio dell’attività economica realizzata dalle società nel settore della fiscalità online.
Questa non può dunque rientrare tra gli oggetti coperti dal Codice della proprietà industriale a tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali e commerciali soggette al legittimo controllo del detentore.
L’elenco non può rientrare neanche nella tutela del diritto d’autore, perché non costituisce opera dell’ingegno non presentandone le caratteristiche tipiche quale creatività e novità.