Tanti i dubbi dei contribuenti sul nuovo Ecobonus al 110% introdotto dal Dl Rilancio per dare una spinta alla ripresa del settore edile nell’ultima parte del 2020, agevolando al contempo l’ecosostenibilità degli edifici del Paese.
Tanti anche i chiarimenti arrivati, di conseguenza, da parte del Fisco e del MiSE, sia con le disposizioni attuative che con apposite circolari. In una delle ultime, la n. 24/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha specificato le spese detraibili e i periodi di imposta in cui possono essere imputate.
Superbonus 110%: spese agevolabili
Rientrano tra le spese che danno accesso al nuovo Ecobonus – da utilizzare come detrazione al 110% in 5 quote annuali, oppure da utilizzare tramite cessione del credito o come sconto in fattura – rientrano quelle effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Gli interventi “trainanti” che garantiscono l’accesso all’Ecobonus 110% sono quelli finalizzati all’isolamento termico, alla sostituzione di impianti di riscaldamento e al miglioramento antisismico degli edifici. Se effettuati congiuntamente a questa tipologia di intervento, la detrazione sale al 110% anche per gli altri interventi finalizzati all’efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013.
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In aggiunta a tutto ciò, la Circolare dell’Agenzia riconosce la possibilità di accedere alla detrazione fiscale al 110% anche per le spese accessorie ai vari interventi (trainanti e non). Possono dunque essere detratte le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori. Ad esempio, purché gli interventi vengano effettivamente realizzati, rientrano tra le spese agevolabili:
- l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione.
=> Superbonus 110%, procedure e documenti
Detraibili al 110% anche gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi. Ad esempio:
- le spese relative all’installazione di ponteggi;
- le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori;
- l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione:
- l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi;
- la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori.
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Ecobonus 110%: imputazione spese
La circolare delle Entrate entra anche nel merito di come si individua il periodo d’imposta in cui imputare le spese:
- per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali) si far riferimento alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi;
- per le imprese individuali e le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR si fa riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti (criterio di competenza).
- per le spese sostenute da soggetti diversi, relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici bisogna tener conto della data di effettuazione del bonifico da parte del condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.