Con specifica nota, l’INPS fa il punto sull’indennità Covid-19 riservata ai lavoratori nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, a causa dell’emergenza Coronavirus, hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro.
Introdotto dal decreto interministeriale n. 12 dello scorso 13 luglio, il bonus spetta per i mesi di marzo, aprile e maggio ai titolari di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata complessiva di almeno 30 giorni, tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Inoltre, devono avere almeno 30 giorni nel corso del 2018.
Beneficiari e codici ATECO sono indicati nella circolare INPS 14 agosto 2020, n. 94.
Chi deve fare domanda
Le vecchie domande per il bonus del Decreto Cura Italia respinte per assenza della qualifica di stagionale saranno riesaminate d’ufficio e quindi non serve ripresentare domanda (cn riguardo ai lavoratori di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale del 13 luglio 2020).
Chi invece non aveva mai presentato domanda, deve invece trasmetterla all’INPS in via telematica, tramite servizio online (anche con procedura PIN semplificata) apposito oppure attraverso le altre modalità specificate nella circolare (Contact Center, CAF).
Compatibilità
Nel documento di prassi sono fornite le istruzioni amministrative e le indicazioni su cumulabilità e compatibilità tra indennità Covid-19 e altre prestazioni previdenziali. Di sco verde per NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola e assegno di invalidità.
Invece, non sono cumulabili le indennità del decreto interministeriale con i seguenti trattamenti:
- trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
- indennità Covid-19 di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
- indennità istituite per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dai decreti ministeriali del 28 marzo 2020 e del 29 maggio 2020 a favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- indennità istituite per l’emergenza epidemiologica Covid-19 dal decreto ministeriale del 30 aprile 2020 a favore dei lavoratori stagionali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio;
- indennità a favore di alcune categorie di lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
- indennità a favore dei lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
- reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Ulteriori dettagli nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” sul sito internet www.inps.it.