Nuova proroga NASpI e Dis-Coll nel decreto Agosto. I lavoratori per i quali il sussidio di disoccupazione sarebbe terminato tra primo maggio e fine giugno hanno due mesi in più di trattamento, con importo pari a quello spettante per l’ultima mensilità della prestazione.
Per la NASpI , le due mensilità aggiuntive sono coperte da contribuzione figurativa. Per la Dis-Coll non è prevista contribuzione.
Il rinnovo della proroga è contenuta nell’articolo 5 del dl 104/2020. Sono ammessi all’agevolazione si applica anche a coloro che hanno già beneficiato della precedente proroga stabilita dal decreto Rilancio (articolo 92 dl 34/2020) mentre sono esclusi dai due mesi aggiuntivi i beneficiari delle indennità Covid, ossia i vari bonus da 600 o 1.000 euro a favore di diverse categorie di lavoratori per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.
Le mensilità in più non sono riconosciute neppure a coloro che hanno chiesto la NASpI in forma anticipata in un’unica soluzione (in base all’articolo 8 del dlgs 22/2015).
La proroga è in pratica concessa «alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del Dl Rilancio, quindi il lavoratore non deve essere beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto legge 18/2020 (il Cura Italia), e agli articoli 84, 85 e 98 del decreto Rilancio.
In ogni caso, tutti i requisiti sono controllati direttamente dall’INPS, quindi il lavoratore in disoccupazione non deve fare niente. In base a quanto prevede la circolare applicativa 76/2020, «non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione» del trattamento.
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Compatibilità
L’incompatibilità con le indennità Covid riguarda solo le mensilità aggiuntive, non il trattamento ordinario di disoccupazione. Coloro che sono ancora nel periodo ordinario di NASpI o Dis-Coll, quindi possono sommare il trattamento con l’eventuale bonus a cui hanno diritto. Solo le mensilità aggiuntive sono incompatibili.
In sostanza, la combinazione delle proroghe contenute nel dl Rilancio e nel dl Agosto comporta i seguenti slittamenti.
- Scadenza trattamento tra marzo e il 30 aprile: in tutto ci sono quattro mesi in più, due previsti dal dl Rilancio e due mesi del dl Agosto. Continueranno a percepire in automatico il sussidio,, fino a giugno o luglio (a seconda della scadenza originaria).
- Scadenza trattamento tra maggio e il 30 giugno: ci sono i due mesi in più del dl Agosto, il sussidio prosegue fino a giugno o luglio.