Dal 18 agosto il blocco dei licenziamenti previsto per salvaguardare l’occupazione durante il Coronavirus prosegue con regole diverse, ovvero non riguarda più tutte le aziende ma solo quelle che chiedono la cassa integrazione causa COVID-19.
In pratica, il Legislatore consente di tornare alla ordinarietà in materia di interruzione dei rapporti di lavoro ma esclusivamente alle imprese che non richiedono nuovi ammortizzatori sociali. Chi invece fa ricorso alla cassa integrazione continua a non poter licenziare per giustificato motivo oggettivo. La norma è contenuto nell’articolo 14 del Decreto Agosto (dl 104/2020).
Lo spartiacque è lo scorso 17 agosto: fino a questa data, vigeva il divieto di licenziare previsto dal Cura Italia. Dal giorno successivo si applicano le regole del Decreto Agosto.
In base al quale «ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure» di licenziamento collettivo, di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 223/1991, e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
Per queste imprese, restano sospesi anche i licenziamenti avviati successivamente al 23 febbraio 2020, con l’eccezione degli appalti in cui sia subentrato un nuovo subappaltatore con assunzione di tutti i lavoratori.
Quindi, le nuove regole prevedono che il blocco dei licenziamenti resti in tutte le aziende che hanno in corso trattamenti di cassa integrazione, o che utilizzino l’agevolazione contributiva prevista dal decreto agosto per chi non chiede la nuova cig dopo averla utilizzata nei mesi scorsi. Fanno eccezione i casi di:
- cessazione definitiva dell’attività aziendale,
- fallimento senza esercizio provvisorio,
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Le imprese che non hanno dipendenti in cassa integrazione e non utilizzano l’agevolazione contributiva prevista dall’articolo 3 del Decreto Agosto, possono procedere ai licenziamenti per motivi economici, applicando le relative normative.
Attenzione: nel caso in cui un datore di lavoro abbia effettuato uno o più licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nel 2020, può revocarli «purchè contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale» con causale Covid 19 a partire dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato «senza soluzione di continuità», e «senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro». Evidentemente in questo caso, partendo la cig, scatta i nuovo blocco dei licenziamenti come sopra descritto.