Il compenso percepito da chi presta servizio fruendo del bonus baby sitter rileva nel reddito ai fini ISEE?
Pur essendo esentasse, il compenso del bonus baby sitter va indicato nell’ISEE, nella specifica sezione della DSU (Dichiarazione Sostituiva Unica) destinata ai redditi esenti da IRPEF.
Mi spiego meglio: il bonus stesso è esente da imposizione fiscale, come prevede il dl 50/2017, all’articolo 72, in base al quale le somme percepite tramite Libretto Famiglia sono appunto esentasse, non incidono sullo status di disoccupazione, mentre sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda però l’ISEE il discorso è diverso. Della DSU vanno indicati anche i redditi esenti da imposizione fiscale, come ad esempio le indennità. Quindi, pur essendo irrilevanti ai fini IRPEF, i redditi percepiti come bonus baby sitter vanno indicati nella DSU.
=> ISEE Precompilato: DSU e servizi INPS online
Tenga presente che, essendo prestazioni presenti negli archivi INPS, in realtà lei dovrebbe trovarle già inserite nell’ISEE precompilato.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz