Le società in liquidazione volontaria possono accedere al contributo a fondo perduto previsto per l’emergenza Coronavirus, a condizione che lo stato di liquidazione sia successivo al 31 gennaio 2020. Le imprese o le Partite IVA che hanno fatturato zero sia in aprile 2019 sia in aprile 2020, per esempio perché l’attività è stagionale, non hanno invece accesso al contributo.
Sono due fra le tante precisazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 22/2020, che risponde a una serie di quesiti specifici sul contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 25 del dl 34/2020, il cui testo coordinato con la legge di conversione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2020.
Ci sono indicazioni su ambito soggettivo di applicazione della norma, requisiti di accesso, casi particolari (operazioni societarie o fuori campo IVA), modalità di restituzione del contributo in caso di rinuncia, domanda dagli eredi.
Il contributo
Si tratta del contributo a fondo perduto a favore di esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo, reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro e una perdita di almeno un terzo del fatturato in aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
Ci sono ancora poche settimane per presentare la domanda, la richiesta va inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 13 agosto (esclusivamente nel caso degli eredi, c’è tempo fino al 24 agosto).
=> Contributi imprese a fondo perduto, guida alla domanda
Tutti i riferimenti normativi, le istruzioni, i moduli, sono consultabili dalla sezione dedicata presente sul portale dell’Agenzia delle entrate, che contiene anche un guida e delle slide di sintesi.
=> Contributo a fondo perduto, casi particolari
Le risposte ai dubbi
La circolare 22/2020 risponde, come detto, a una serie di dubbi interpretativi che potevano non essere stati chiariti con i precedenti provvedimenti di prassi.
- Società in liquidazione volontaria: in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, quindi allo scorso 31 gennaio 2020, non c’è diritto al contributo, perché «l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica». Se però lo stato di liquidazione volontaria è successivo al 31 gennaio 2020, si può invece chiedere il contributo a fondo perduto.
- Imprese con fatturato zero sia ad aprile 2019 sia ad aprile 2020. Non soddisfano il requisito del calo del fatturato, di conseguenza non sono inclusi tra coloro che possono fruire del contributo in esame. A meno che non abbiano iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019 oppure abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti da eventi calamitosi in stato di emergenza allo scorso 31 gennaio (la circolare contiene l’elenco di questi comuni).
- Inizio attività dopo il primo gennaio 2019: in base alla norma, il contributo spetta anche senza la perdita del fatturato su aprile 2019 ai soggetti che hanno «iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019». Questa definizione esclude coloro che, pur avendo iniziato l’attività nel 2019, avevano già aperto la partita IVA nei mesi precedenti. Hanno quindi diritto al contributo solo «i soggetti per cui la data di apertura della partita IVA sia successiva al primo gennaio 2019, a prescindere dalla data di inizio effettivo dell’attività».
- Nuova attività da gennaio 2019 diversa da quella principale, continuando però anche quest’ultima: rileva la somma dei fatturati di tutte le attività. Esempio: un’impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà, la cui data di inizio attività (o apertura della partita IVA) è antecedente al 31 dicembre 2018, e che ha poi intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 25 del decreto Rilancio.
=> Contributo a fondo perduto sul portale del Fisco
Esclusi dal contributo
Consorzi fra imprese: non hanno diritto al contributo. Pur essendo riconducibili ai soggetti previsti dall’articolo 73 del Tuir (testo unico imposte sui redditi), che hanno diritto all’agevolazione, «per ragioni di ordine logico sistematico, non possono fruire del contributo» a fondo perduto in considerazione della loro peculiare natura di soggetti che si limitano ad operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte. «Queste ultime, infatti, sussistendo gli ulteriori requisiti possono accedere al contributo, evitando la duplicazione del beneficio in capo ai medesimi soggetti».
Ricordiamo in estrema sintesi che il contributo a fondo perduto varia in base alla variazione di fatturato fra aprile 2019 e 2020, con la seguente progressione: 20% per ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, 15% se i ricavi sono fra i 400mila e 1 milione di euro, 10% fra 1 e 5 milioni di euro. come detto, queste percentuali si applicano alla differenza di fatturato fra aprile 2020 e aprile 2019. Il contributo è esentasse, nel senso che non concorre alla base imponibile.