Il bonus baby sitter è fruibile fino al 31 dicembre ma limitatamente a prestazioni svolte fino al 31 luglio? Mi pare che la normativa preveda che solo il bonus centri estivi sia sfruttabile per attività che si svolgono entro fine anno.
La ringrazio per la domanda che mi consente di fare una serie di utili precisazioni. Sia il bonus baby sitting sia quello per i centri estivi possono essere utilizzati per prestazioni erogate fino al 31 agosto (originariamente la scadenza era il 31 luglio, la data che lei indica, ma è stata prorogata dalla legge di conversione del decreto Rilancio).
La scadenza del 31 dicembre riguarda invece solo il bonus baby sitting, ma è riferita esclusivamente alla rendicontazione.
«Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020 (ora 31 agosto, ndr) , da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020» si legge nel messaggio INPS 2350/2020.
=> Bonus baby sitting: cumulo e retroattività
La procedura funziona nel seguente modo: si inserisce la domanda, quando arriva la risposta positiva dell’INPS bisogna effettuare l’appropriazione della somma che è stata riconosciuta, e che serve poi man mano a pagare le prestazioni. Queste ultime, come detto, devono essere effettuate entro il 31 agosto.
Significa che non si può pagare con il bonus una prestazione di baby sitting effettuata, ad esempio, in settembre 2020. Si può, invece, rendicontare nell’apposita procedura INPS, entro il 31 dicembre, una prestazione di baby sitting che è regolarmente avvenuta entro il 31 agosto.
Il momento in cui si inserisce la prestazione nella procedura, determina la data del pagamento. Che avviene entro il 15 del mese per le prestazioni inserite entro il 3, entro il 15 del mese successivo per quelle inserite dopo il 3 del mese. Quindi, per esempio, una prestazione che viene inserita in procedura il 2 dicembre, verrà pagata il 15. Se invece l’inserimento avviene il 6 dicembre, il pagamento della stessa avverrà il 15 gennaio.
Attenzione anche alle tempistiche per l’appropriazione, che va effettuata entro 15 giorni dall’accoglimento della domanda.
In pratica, ci sono tre step:
- invio domanda da effettuare entro il 31 luglio;
- appropriazione bonus: da effettuare entro 15 giorni dall’accoglimento della domanda.
- rendicontazione: da effettuare entro il 31 dicembre 2020.
La data del 31 dicembre non riguarda invece i servizi integrativi per l’infanzia. In questo caso, nel momento in cui si inserisce la domanda, si procede anche alla compilazione dei campi relativi alle modalità di pagamento, che l’INPS effettuerà di conseguenza. In pratica, non è previsto un successivo passaggio di rendicontazione.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz