Ho diritto al bonus vacanze ma, essendo libero professionista in regime forfettario, perdo la detrazione del 20% a credito d’imposta oppure devo intestare la fattura della vacanza ad altro componente del nucleo familiare?
Per il Bonus Vacanze – fruibile fino al 30 giugno 2022 per chi aveva già domanda del tax credit ma non lo aveva utilizzato – la regola è la seguente: un contribuente forfettario non può applicare la detrazione del 20%, in considerazione del particolare regime fiscale (l’80% del bonus corrisponde a uno sconto sul soggiorno e la quota restante come detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi) ma è possibile intestare la fattura della vacanza per la quale fruire del bonus (500 euro per nuclei familiari composti da almeno tre persone, 300 euro per famiglie di due persone, 150 euro per i single) a un altro componente del nucleo familiare, che può applicare la detrazione.
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La App IO, che bisogna obbligatoriamente utilizzare per godere del bonus vacanze, segnala quali sono i componenti della famiglia che possono utilizzarla. La detrazione va necessariamente applicata dal soggetto a cui è intestata la fattura, quindi da colui che ha effettivamente pagato la vacanza.
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In altri termini, se nel suo nucleo familiare ci sono altri soggetti fiscali con diritto al bonus – che spetta a nuclei familiari con ISEE fino a 40mila euro (calcola il tuo ISEE online) – , è possibile percorrere la soluzione da lei suggerita intestando la fattura alla persone che poi utilizzerà la detrazione. Se invece non ci sono altri soggetti fiscali che possono utilizzare il tax credit, oppure se la fattura viene intestata a lei, allora si perde la detrazione.
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Tutte le regole sul bonus vacanze, introdotto dall’articolo 176 del dl 34/2020, sono contenute nel provvedimento del 17 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate e nella successiva circolare 18/2020. Utili materiali informativi sono anche la Guida dell’Agenzia delle Entrate e la sezione dedicata sul portale del Fisco.
Il Sostegni bis (DL 73/2021) all’articolo 7 è però intervenuto sulla norma primaria (il DL Rilancio) per quanto concerne la fase di acquisto: il bonus (sconto + credito d’imposta) si può utilizzare e cedere sia alle strutture aderenti all’iniziativa (tutte le attività con codice ATECO 55) in fase di pagamento sia alle agenzie di viaggio oppure presso i tour operator (comma 3).
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz