Dopo la pubblicazione del decreto attuativo sul meccanismo delle decurtazioni all’importo del sussidio spettante ai beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza, l’INPS emana il documento di prassi con il quale si rende operativa la nuova procedura, che implica una “ricarica” sulla Carta RdC parametrata a quanto speso effettivamente nel mese e nel semestre precedente.
A partire dal mese di luglio, Poste Italiane provvederà a trasmettere le informazioni della RdC Card che permetteranno l’applicazione delle eventuali decurtazioni. Di conseguenza, i primi tagli mensili opereranno a partire dalla mensilità di settembre, mentre quelli semestrali da febbraio 2021.
Decurtazione mensile
L’ammontare del Reddito di Cittadinanza non speso o non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc viene sottratto nella mensilità successiva, ritenendo il Legislatore che quanto non speso sia dunque non necessario a coprire spese per esigenze primarie di vita del nucleo familiare. Nel computo delle decurtazioni non rientrano comunque gli arretrati e gli importi erogati in periodi successivi a quello di competenza.
La verifica dell’effettiva spesa mensile viene effettuata confrontando il saldo sulla Carta Rdc nell’ultimo giorno del mese (al netto di eventuali arretrati erogati nel semestre in corso o precedente) e il’importo del beneficio mensile erogato nel mese. Se il saldo risulta superiore, la differenza è sottratta dal sussidio erogato nel mese successivo oppure, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. La decurtazione si effettua tenendo conto di due eccezioni (articolo 2, comma 2, del decreto 2 marzo 2020):
- il limite massimo dell’importo sottratto non può superare il 20% del beneficio mensile erogato e non speso;
- la decurtazione non scatta se l’importo è inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro.
Decurtazione semestrale
La decurtazione semestrale, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto, si applica al termine del semestre di riferimento, considerando il saldo al netto degli arretrati del semestre, del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell’ultimo mese del semestre e dell’eventuale importo da sottrarre ai sensi della decurtazione mensile.
Nel caso in cui il valore del saldo, così come determinato, risulti superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza è sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo o dalla disponibilità della carta. Anche in questo caso la decurtazione non opera nei casi indicati in precedenza.
In sede di prima applicazione, il semestre di erogazione del beneficio è individuato a partire dalla prima erogazione utile del mese di luglio e, pertanto, la prima verifica semestrale avverrà al 31 gennaio 2021, con applicazione delle decurtazioni sulla mensilità di febbraio 2021.
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Interruzione o cessazione RdC
E’ prevista una specifica disciplina di esonero dai tagli nei casi di interruzione (per rinnovo del Rdc), sospensione del beneficio o decurtazione di intere mensilità: in questi casi, le decurtazioni mensili e semestrali sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione. In caso di cessazione, invece, decorso un semestre dall’ultima erogazione, Poste Italiane provvede in ogni caso alla disattivazione della card, indipendentemente dall’eventuale credito residuo.