Fatturazione elettronica verso la PA: regole e normativa

di Anna Fabi

Pubblicato 22 Luglio 2020
Aggiornato 26 Aprile 2022 11:39

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FatturaPA si rinnova, rendendo più semplice adempiere all'obbligo di fatturazione elettronica verso la PA: normativa di riferimento e regole.

È stato reso disponibile in questi giorni online il nuovo sito internet dedicato alla fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni (B2G) il cui obiettivo è di rispondere alle esigenze operative ed informative di tutti i soggetti coinvolti nel processo di fatturazione. Il restyling del sitto FatturaPA è stato pensato per rendere più intuitiva la possibilità di attivare i servizi online e reperire informazioni sulla fattura elettronica e sulle modalità di fatturazione verso le PA.

=> Fatturazione elettronica: i soggetti esclusi

Fatturazione elettronica verso la PA: normativa

L’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione è stato introdotto con la Finanziaria 2008 –  (art. 1, co. 209-214, L. 24 dicembre 2007, n. 244), modificata dall’art. 10, co-13 duodecies, lett. A), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – quando il Governo ha incaricato il ministero dell’Economia e delle Finanze di istituire il Sistema di Interscambio (SdI) che, secondo il D.M. 7 marzo 2008, viene amministrato dall’Agenzia delle Entrate e gestito dal punto di vista tecnico dalla Sogei Spa.

Fatturazione elettronica verso la PA: regole

Ad essere coinvolti nell’emissione e invio della fattura elettronica sono essenzialmente tre soggetti:

  • Operatori Economici;
  • Pubbliche Amministrazioni;
  • Intermediari.

La ricezione vede invece coinvolti solo PA e intermediari.

Perché l’e-fattura possa essere inviata ed accettata deve essere presentata in un file XML secondo il formato della FatturaPA:

  • l’autenticità e l’integrità del file xml sarà garantita dalla firma elettronica qualificata;
  • il file può essere inviato anche all’interno di file compresso ZIP.

=> Fattura elettronica: quando serve la firma digitale

Dal sito FatturaPA puoi:

La trasmissione della fattura elettronica va effettuata tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che rappresenta fondamentalmente il “postino” del sistema e-fattura. Lo SdI infatti:

  • verifica con dei controlli formali, se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario”) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;
  • controlla che la partita IVA del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita IVA ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

=> Consultazione fatture elettroniche: guida per consumatori finali

Lo SdI invia quindi le seguenti tipologie di messaggi:

  • notifica di scarto – se il file inviato dai trasmittenti non supera i controlli;
  • notifica mancata consegna – se l’inoltro alla PA destinataria non va a buon fine;
  • notifica di scarto esito – se l’esito della PA è sostanzialmente o formalmente errato;
  • attestazione di avvenuta trasmissione – dopo 10 gg se l’inoltro alla PA destinataria non va a buon fine;
  • ricevuta di consegna – se il file inviato dai trasmittenti supera i controlli e l’inoltro alla PA destinataria va a buon fine;
  • notifica di esito – accettazione / rifiuto inviati dalla PA destinataria;
  • notifica decorrenza termini dopo 15 giorni (ai trasmittenti e ai riceventi) – se il destinatario non segnala alcun esito entro i 15 giorni.

Da precisare però che il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione digitale delle fatture.