I nuovi termini più stringenti per presentare le domande di cassa integrazione previsti dal decreto Rilancio e dal successivo dl 52/2020 hanno un meccanismo di flessibilità: le aziende possono ripresentare la domanda, con riferimento a mensilità diverse, per le quali hanno ancora diritto all’ammortizzatore sociale.
Le indicazioni arrivano dall’INPS, con messaggio 2901/2020. La regola (articolo 1, comma 2, dl 52/2020), prevede che le domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), operai agricoli (CISOA), e di assegno ordinario (ASO), debbano essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Questo termine decadenziale, spiega l’INPS, non deve però intendersi in termini assoluti, ma riguarda solo il periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta.
Il datore di lavoro può inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. Quando l’istanza riguarda un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.
Esempio: domanda di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa). La decadenza riguarda il solo periodo riferito al mese di luglio. Il datore di lavoro può inviare una nuova domanda per il periodo dal primo all’8 agosto, nel rispetto dei termini previsti, quindi entro la fine del mese di settembre.
Nell’attesa che l’INPS implementi nuove funzionalità informatiche relative a questa regola, in fase di prima applicazione della disciplina, è prevista anche una seconda possibilità: le aziende possono utilizzare il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale chiedendo di rivedere la risposta negativa, e di accogliere la domanda parzialmente, ovvero solo in relazione ai periodi per i quali non risulti operante il regime decadenziale.
Nell’esempio sopra esposto, a fronte della risposta negativa, l’azienda può chiedere di accettare la domanda solo in relazione alla prima settimana di agosto. A questo punto l’INPS, in autotutela e ricorrendone tutti i requisiti, potrà annullare il provvedimento di reiezione, e adottarne uno di accoglimento parziale.
Attenzione: c’è un nuovo termine di decadenza per la CIG in deroga delle aziende plurilocalizzate e degli sportivi professionisti.
Siccome non sono ancora pronte le nuove procedure per la presentazione delle domande, nel frattempo non scattano quindi i termini di decadenza. Quando verrà rilasciata la nuova procedura, per tutti i periodi di cigd antecedenti, la decadenza scatterà entro i successivi 30 giorni (e non più 15, come annunciato dal messaggio n. 2856/2020).
Esempio: azienda plurilocalizzata che ha deciso la cig in deroga per le prime due settimane di giugno. In base alle regole sopra esposte, la domanda può essere presentata entro al fine di luglio. In pratica, però, non essendoci ancora la nuova procedura informatica, il termine sarà spostato in avanti. Bisognerà calcolare 30 giorni dal momento in cui ci sarà la nuova procedura.
Stesso discorso per le imprese che devono chiedere all’INPS (e non più alle regioni), periodi di CIGD precedenti il 31 maggio (a causa del raggiungimento del limite di spesa di alcune Regioni). E’ in corso di approvazione uno specifico decreto interministeriale. Anche qui, il termine di decadenza saranno 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto.