L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in questi giorni una nuova circolare, la n. 21/2020, con le indicazioni per chi è titolare di una pensione estera e si trasferisce al Sud, per accedere alle agevolazioni fiscali ai sensi dell’articolo 24-ter del TUIR, come modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019. Tale opzione va esercitata tenendo un comportamento concludente legato al pagamento di un’imposta sostitutiva sui redditi, in luogo della disciplina ordinaria. Possibile inoltre compensare eventuali imposte trattenute in eccedenza rispetto alla sostitutiva nell’anno di rientro in Italia. Vediamo tutto in dettaglio.
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Pensioni estere residenti al Sud: le agevolazioni
Per chi ha un vitalizio di fonte estera e trasferisce la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno italiano sono infatti previste specifici benefici che si traducono nell’esonero da ogni adempimento legato alle attività detenute all’estero, come l’obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri previsti dalla normativa italiana e la compilazione del quadro RW (non dovranno essere corrisposte né IVIE né IVAFE).
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Pensioni estere residenti al Sud: aliquota e durata dell’opzione
Si tratta del regime fiscale agevolato introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 273 e 274, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), riservato a tutti coloro che, titolari di redditi di pensione esteri trasferiscono la residenza nel Sud d’Italia: l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero viene in questi casi tassata con aliquota del 7% per massimo dieci periodi di imposta a partire da quello di prima opzione. Trattandosi di una scelta facoltativa, l’opzione è liberamente revocabile anche prima della scadenza del regime prevista dalla norma.
Pensioni estere residenti al Sud: requisiti per l’agevolazione
Tra i requisiti per accedere a questo regime opzionale ci sono quelli di:
- trasferire la propria residenza fiscale: in una delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti;
- non essere stati fiscalmente residenti nel territorio dello Stato per almeno cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
Attenzione: l’Agenzia chiarisce che l’agevolazione in esame si applica per i redditi prodotti all’estero, mentre per i redditi prodotti sul territorio nazionale non opera alcuna tassazione sostitutiva.
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L’iniziativa ha l’obiettivo di stimolare la crescita del Sud d’Italia, favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno, anche destinando le risorse provenienti dall’imposta sostitutiva interamente ai poli universitari tecnico-scientifici del sud per assegni di ricerca e progetti innovativi.
Pensioni estere residenti al Sud: come esercitare l’opzione
L’opzione si esercita presentando la dichiarazione dei redditi, o tenendo un comportamento concludente, ovvero versando l’imposta sostitutiva dovuta. L’eventuale inadempimento dichiarativo si può “sanare” mediante l’istituto della remissione in bonis entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, senza uscire dal regime fiscale agevolato, con l’applicazione di una sanzione di 250 euro. Viene inoltre precisato dalle Entrate che il contribuente potrà di fatto selezionare gli Stati rispetto ai quali applicare l’agevolazione.
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Pensioni estere residenti al Sud: come recuperare il credito
Nel caso in cui, nel periodo in cui il contribuente sta acquisendo la residenza in Italia, il reddito di capitale estero venga assoggettato ad imposizione superiore a quella spettante, il credito potrà essere recuperato mediante compensazione a valere sull’imposta sostitutiva del 7%, ovvero presentando istanza di rimborso.
Pensioni estere residenti al Sud: istuzioni per gli eredi
Nell’ipotesi di decesso del neo residente, la presentazione della dichiarazione dei redditi, qualora necessaria, dovrà essere effettuata dagli eredi per conto del de cuius. Si possono verificare due situazioni, con effetti e adempimenti differenti:
- nel caso in cui il contribuente sia deceduto prima di versare l’imposta sostitutiva relativa all’annualità precedente, gli eredi, se intenzionati a mantenere il regime di tassazione sostitutiva per detta annualità, devono provvedere al versamento per conto del de cuius, poi per i redditi del del cuius realizzati dal 1° gennaio fino al decesso, gli
eredi possono scegliere di versare l’imposta sostitutiva al fine di applicare il regime anche per tale annualità; - nel caso in cui il contribuente sia deceduto dopo il versamento dell’imposta sostitutiva, gli eredi potranno decidere se, relativamente ai redditi del del cuius realizzati dal 1° gennaio alla data del decesso, applicare il regime opzionale provvedendo a versare la relativa imposta sostitutiva.
Le Entrate precisano che, in relazione alle annualità per le quali l’erede ha versato l’imposta sostitutiva per conto del de cuius, egli può modificare il perimetro di applicazione dell’opzione per l’imposta sostitutiva, anche escludendo uno o più Stati esteri.