Per agevolare lo sviluppo precompetitivo e l’attività di ricerca, Ministero dell’Università e della Ricerca mette a disposizione fondi erogati in base all’art.10 del DM 593/2000 attuativo del D.lgs 297/99 per le Piccole e Medie Imprese industriali, artigianali e dei trasporti. Sono ammessi anche i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma e le associazioni consortili costituite dai succitati soggetti.
Gli interventi coperti dai finanziamenti riguardano attività di ricerca industriale e di formazione: attrezzature e strumentazioni, consulenze, acquisto di brevetti, personale docente e viaggi di formazione.
Le agevolazioni sono differenti a seconda se l’attività interessata sia volta alla ricerca industriale o allo sviluppo precompetitivo. Nel primo caso è prevista la copertura del 20% della spesa e del 75% di credito agevolato, limiti che si abbassano nel secondo caso raggiungendo rispettivamente quota 10 e 70%.
In casi particolari è prevista l’erogazione di contributi che coprono il 25% dei costi:
- 10% per i progetti proposti congiuntamente da più PMI;
- 10% per le attività che si svolgono nelle aree depresse di cui all’art. 87.3.a del Trattato UE;
- 10% per progetti che prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell’intero valore del progetto stesso da parte di Enti pubblici di Ricerca e/o Università
- 10% per progetti che prevedano lo svolgimento di una quota non inferiore al 10% dell’intero valore del progetto stesso da parte di uno o più partner di altri Stati membri dell’UE, purché non vi siano tra legami tra l’impresa richiedente ed il partner;
- 5% per le attività che si svolgono nelle aree depresse di cui all’art. 87.3.c del Trattato UE.
Ciascun soggetto non può comunque presentare più di una richiesta in 5 anni e le PMI devono accompagnare alla domanda un’autocertificazione nella quale dichiarino il possesso dei requisiti di affidabilità economico-finanziaria nonché dei tre parametri che la Ue ha individuato per attribuire ad un’impresa la caratteristica di Pmi.