L’assemblea di condominio può autorizzare l’amministratore a richiedere acconti provvisori (in attesa dell’approvazione del bilancio preventivo) che successivamente vengano poi conguagliati.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione in relazione a una causa in cui alcuni condomini avevano impugnato una delibera che prevedeva rate di acconto per pagare spese condominiali relative alla gestione dell’anno successivo.
I ricorrenti sollevavano diversi punti, fra cui l’impossibilità per legge di disporre pagamenti in anticipo per due anni riguardo a spese di condominio, in violazione del principio secondo cui non è consentita una previsione pluriennale della gestione condominiale, per di più con votazione a maggioranza (ovvero senza unanimità).
La Corte, invece, segnala che nel caso specifico la delibera aveva l’evidente finalità di assicurare alla collettività condominiale, gestita dall’amministratore, una liquidità economica per far fronte ai maggiori oneri economici che si sarebbero dovuti affrontare, una volta terminato il periodo in relazione al quale era stato approvato il preventivo.
E cita in proposito il principio generale, stabilito da sentenza di Cassazione 4531/2003, che consente all’amministratore di chiedere pagamenti provvisori, con riserva di successivo conguaglio.
Gli acconti, precisa la sentenza, devono essere posti a carico dei condomini in proporzione ai valori millesimali.
In altri termini, la Cassazione conferma un orientamento già espresso in passato, fra l’altro confermato dalla legge di riforma del condominio, sulla «validità di previsioni assembleari che contemplino la creazione di fondi speciali per far fronte a spese che il condominio dovrà affrontare in futuro». Che non incidono sul principio, anch’esso valido, della tendenziale annualità delle previsioni in materia di spese.