Il diritto alla detrazione del 20% del Bonus Vacanze non viene meno se la struttura ricettiva rifiuta di applicare lo sconto corrispondente all’80% del contributo statale spettante al nucleo familiare e regolarmente ottenuto tramite App IO. Basta poter vantare regolare fattura (o altro documento di pagamento) dal quale si evinca che sono rispettati i vari requisiti per la fruizione del tax credit.
E’ uno dei tanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare N. 18/E dello scorso 3 luglio, con la quale si fa il punto sull’agevolazione introdotta dall’articolo 176 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (in corso di conversione). Come specifica il documento di prassi:
Il diritto alla detrazione del 20 per cento del credito spettante da far valere in dichiarazione non viene meno se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione.
Fattura e detrazione
Dunque, per godere in ogni caso della detrazione d’imposta, il totale del corrispettivo deve essere documentato di norma da «fattura elettronica o documento commerciale» che devono riportare il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.
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L’Agenzia delle Entrate chiarisce comunque che la tipologia dei fornitori che possono applicare lo sconto include anche agriturismi e bed & breakfast che non emettono e-fattura. In questo caso si considera valida anche la fattura o documento
non elettronico, scontrino o ricevuta fiscale. Dunque, anche i forfettari possono applicare lo sconto.
Infine, ricordiamo che per ottenere bonus vacanze il pagamento del servizio deve essere effettuato senza intermediazione di piattaforme o portali web diversi da agenzie di viaggio e tour operator.