Sono stata collocata in pensione dal primo settembre 2019 con l’Opzione Donna (ex dipendente scuola): è possibile accedere alla richiesta di anticipo del TFS in base al DL n. 4/2019?
La legge che istituisce l’anticipazione sul TFS (articolo 23 DL 4/2019) e il DPCM attuativo 51/2020 non prevedono la possibilità di chiedere l’anticipo della liquidazione per le lavoratrici che si sono ritirate con l’Opzione Donna.
Questa possibilità è esplicitamente prevista per che va in pensione (oggi e in futuro) con la Quota 100, con la pensione di vecchiaia e quella anticipata.
Anche nel decreto attuativo, che richiama il DL 4/2019, viene specificato che «possono chiedere l’anticipo del trattamento di fine servizio i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai quali «è liquidata la pensione con la quota 100», oppure «che accedono, o che hanno avuto accesso» al «trattamento di pensione, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
=> Opzione Donna 2020, istruzioni di domanda
Questi ultimi riferimenti normativi riguardano la riforma Fornero di fine 2011, che ha cambiato i requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata. Ma non l’Opzione Donna, che è invece stata istituita dalla legge 243/04, poi via via estesa a platee più ampie di lavoratrici.
Quindi, in mancanza di specifiche previsioni (anche nei documenti di prassi, ancora attesi), non mi pare che al momento si possa considerare l’anticipo TFS applicabile all’Opzione Donna.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz