Non solo alberghi: tutte le strutture ricettive, quindi anche villaggi turistici, affittacamere per soggiorni brevi, ostelli della gioventù, possono accedere al bonus vacanze introdotto dal dl Rilancio. Non sono compresi invece gli stabilimenti balneari, ma qui c’è un’importante precisazione: se il costo dei bagni è inserito in un’unica fattura, perché ad esempio compresa in un pacchetto previsto da un albergo o dalla struttura presso cui si soggiorna, allora è ricompreso nel bonus.
Non solo: per usufruire del bonus non è necessario che l’intera vacanza ricada nel periodo ammesso (primo luglio – 31 dicembre 2020) ma è sufficiente che vi ricada anche un solo giorno.
Tutti i chiarimenti sull’utilizzo dell’agevolazioni sono contenuti nella circolare dell’Agenzia delle entrate dello scorso 3 luglio (18/2020).
Nel frattempo, prosegue l’iter di conversione del decreto: sono terminati i lavori della commissione Bilancio della Camera e inizia il dibattito in aula, poi la legge dovrà passare in Senato. Sembra probabile che, visti i tempi stretti, non ci saranno ulteriori modifiche, e per quanto riguarda in particolare il bonus vacanze non sono state approvati cambiamenti rispetto al testo originario del decreto.
Circolare Tax credit Vacanze
Le novità interpretative sono tutte contenuto nella circolare delle Entrate. Il bonus vacanze, lo ricordiamo (articolo 176 dl 34/2020), spetta ai nuclei familiari con ISEE fino a 40mila euro, è utilizzabile dal primo luglio al 31 dicembre 2020, è pari a 500 euro per i nuclei familiari composti da almeno tre persone, a 300 euro per due persone, e 150 euro per i single. L’80% della cifra è rappresentato da uno sconto sul soggiorno, che viene applicato al momento del pagamento, il restante 20% si utilizza come detrazione in dichiarazione dei redditi.
=> Bonus vacanze dal primo luglio, si prenota via app
E’ utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, per il pagamento di una sola vacanza (nel caso in cui il costo sia inferiore, la rimanenza si perde), si richiede in modalità esclusivamente digitale utilizzando la app IO.
La norma prevede che il bonus vacanze possa essere utilizzato solo per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. La circolare del Fisco chiarisce che sono ricompresi tutte le attività con codice ATECO 55. A titolo esemplificativo:
- alberghi e strutture simili (55.1): quindi anche resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);
- alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (55.2): villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna (anche con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande), colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, fornitura di alloggio di breve durata presso chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia.
Possono applicare lo sconto le strutture ricettive sopra riportate, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato. Quindi, per esempio, anche i contribuenti forfettari.
Altra precisazione: il fatto che il bonus sia utilizzabile in un’unica soluzione, significa che non può essere usato per pagare diversi fornitori, o diversi soggiorni. Se invece si tratta di un’unica vacanza, per la quale il gestore della struttura richiede un acconto, o un pagamento a rate, il bonus si può utilizzare, ma in relazione a uno solo dei pagamenti previsto. Esempio: pagamento di un acconto, e poi del saldo a fine vacanza. Il bonus si utilizza o per pagare l’acconto, oppure per pagare il saldo. Importante: in caso di mancata fruizione del soggiorno, il bonus vacanze non viene restituito 8quindi, non si può utilizzare successivamente, per un altro soggiorno).
Come detto, con il bonus si può pagare un unico fornitore. Che deve essere compreso fra quelli sopra riportati. Una delle esclusioni che maggiormente hanno fatto discutere (era anche stato presentato un emendamento in tal senso, alla fine non approvato), riguarda gli stabilimenti balneari. Ebbene, l’esclusione è rimasta, ma ci sono dei casi in cui questo costo può essere compreso nell’agevolazione. in generale, spiega la circolare delle entrate, il bonus si può usare anche per pagare «i servizi accessori indicati nella medesima fattura dall’unico fornitore».
Quindi, ad esempio, «nel caso di soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da ALFA, è possibile includere, ai fini del Credito d’imposta Vacanze, i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di BETA solo se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa da ALFA».