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Pensioni invalidità al raddoppio

di Alessandra Gualtieri

6 Luglio 2020 08:34

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Emendamento al Dl Rilancio approvato: pensione di invalidità di 516 euro al mese pergli invalidi civili totali maggiorenni a basso reddito.

Un emendamento al Dl Rilancio prevede l’aumento dell’importo della pensione di invalidità portandola da 286 euro a 516 euro al mese.

La novità è il frutto del recepimento di una sentenza dei giorni scorsi della Corte Costituzionale, in base alla quale è sancito il diritto a tale somma per gli invalidi civili totali maggiorenni con reddito annuo inferiore a 6.714 euro, anche prima di aver raggiunto l’attuale requisito anagrafico dei 60 anni di età.

Considerati i tempi stretti per l’approvazione del Dl Rilancio è plausibile ipotizzare che l’incremento dell’assegno sarà approvato, tanto più che il Governo ha intenzione di porre la fiducia così da arrivare ad un testo definitivo per la data ultima di approvazione del decreto il prossimo 18 luglio.

Il correttivo è condiviso da tutti i capigruppo in commissione e prevede l’istituzione di un un fondo, che per il 2020 godrà di uno stanziamento di 46 milioni per il 2020.

=> Pensione di invalidità e trattenute in busta paga

Da capire ancora quali i saranno i termini di applicazione dell’aumento per l’assegno per la pensione di invalidità: la Consulta non ha previsto effetto retroattivo e ha limitato l’agevolazioni alle fasce di reddito più basse.

La proposta emendativa approvata (Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020) prevede, dopo l’articolo 89 del decreto, di inserire il seguente articolo.

Art. 89-bis.
(Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 46 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a concorrere a ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di riconoscimento dei benefìci di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito dell’età pari o superiore a sessanta anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.

Conseguentemente, all’articolo 71, comma 1, capoverso articolo 22-ter, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.740,8 milioni di euro con le seguenti: 2.673,2 milioni di euro.