Per chi rientra nel regime forfetario le uniche spese deducibili sono quelle previdenziali, altra cosa sono i costi che vengono calcolati in forma appunto “forfetaria” a seconda della categoria di appartenenza (Ateco). L’art.66 del D.L. Cura Italia (18/2020) prevede una detrazione pari al 30% delle erogazioni liberali effettuate in riferimento all’emergenza Covid: tale “speciale” detrazione si può ritenere applicabile anche ai forfetari o ne sono esclusi?
L’articolo 66 del decreto Cura Italia ha introdotto una detrazione del 30% per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche (in denaro o natura) in favore di Stato, Regioni, Enti locali e Associazioni non profit per contrastare l’emergenza COVID-19, fino a un beneficio massimo di 30.000 euro.
La novità, perlatro, trova posto anche nel nuovo Modello 730/2021, già disponibile in versione definitiva (detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19)
I contribuenti forfettari, come da lei rilevato, possono però portare in detrazione solo i contributi previdenziali. E l’agevolazione prevista dal dl 18/2020, pur riferendosi a un’emergenza (come il Coronavirus), non ha caratteristiche tali che la rendano applicabile anche ai contribuenti forfettari.
Lo sgravio corrisponde dunque ad una detrazione che si applica all’imposta sul reddito. Quindi, se un contribuente paga le imposte sul reddito in regime forfettario, non la può utilizzare. Non ci sono in questo senso deroghe previste dalla normativa, per cui mi pare si debba necessariamente ritenere che si applichino le normali regole relative al sistema forfettario.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz