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Anticipo INPS 40% su cassa integrazione: scadenza prime domande 3 luglio

di Alessandra Gualtieri

1 Luglio 2020 08:31

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Istruzioni e scadenze per fare domanda di nuovi periodi di cassa integrazione e assegno ordinario con anticipo INPS del 40% sul trattamento.

La Circolare INPS n.78 del 27 giugno ricorda ai datori di lavoro le regole e soprattutto le scadenze per poter fruire delle nuove agevolazioni previste dal Decreto Rilancio in materia di cassa integrazione con causale Covid.

In particolare, l’Istituto di previdenza ricorda che, per fare domanda di nuovi periodi di cig iniziati prima del 18 giugno 2020, è necessario inoltrare la domanda entro il 3 luglio se si vuole beneficiare dell’anticipo del 40% del trattamento spettante ai lavoratori, erogato subito dall’INPS e poi conguagliato ai datori di lavoro.

Riferimenti normativi della misura (anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e dell’assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali): Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e  decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

Con la Circolare si forniscono le istruzioni in merito alle domande di pagamento diretto inoltrate a decorrere dal 18 giugno, per le quali il datore abbia richiesto l’anticipo INPS del 40%.

=> Cig con anticipo del 40%: pronte le regole INPS

Compilazione

La domanda si presenta, anche tramite, in via telematica.

  • Cassa integrazione ordinaria: Servizi per aziende e consulenti > CIG e Fondi di Solidarietà > Cig Ordinaria.
  • Cassa integrazione in deroga: Servizi per aziende e consulenti > CIG e Fondi di Solidarietà > CIG in Deroga INPS.
  • Assegno ordinario: Servizi per aziende e consulenti > CIG e Fondi di Solidarietà > Fondi di solidarietà.

Per l’anticipo del 40% va confermata l’opzione (già impostata sul sì) oppure bisogna deselezionarla per farvi rinuncia. Obbligatorio fornire codice fiscale ed IBAN dei lavoratori interessati, nonché le ore di cassa o di assegno ordinario, per ciascuno di essi. I massimali da considerare ai fini dell’anticipo 2020 sono:

CIG/GIGD/assegno ordinario 1.199,72
Assegno ordinario per il Fondo Credito 1.727,41

Il lavoratore che ha beneficiato dell’anticipo della cassa integrazione ne troverà indicazione nel proprio Fascicolo previdenziale sul sito INPS.

N.B. è possibile inserire nella domanda un numero di ore complessivo maggiore del totale di quello indicato per i singoli lavoratori ai fini dell’anticipo del 40%.

Scadenze

Di norma, la presentazione delle domande di CIGO, CIG in deroga e assegno ordinario con pagamento diretto e richiesta di anticipo, deve adesso avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (come previsto dal Dl Rilancio). Tuttavia, trattandosi della prima applicazione, se il periodo ha avuto inizio prima del 18 giugno allora la domanda va presentata entro il 3 luglio 2020.

L’INPS autorizza le domande e dispone il pagamento dell’anticipo entro 15 giorni dal ricevimento delle domande, a decorrere dalla data del loro invio. Tutti i dettagli tecnici sono illustrati nella Circolare 78/2020.