Il diritto al cosiddetto bonus fino a 100 euro che arriverà nelle buste paga dei lavoratori di luglio non si traduce in una maggior spesa per il datore di lavoro, che in base alla norma utilizza in compensazione il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Per consentire alle imprese di compensare queste somme, l’Agenzia delle Entrate ha istituito specifici codici tributo, contenuti nella Risoluzione 35/2020.
Aumenti in busta paga
Il bonus, previsto dalla manovra 2020, si traduce in un aumento in busta paga di 20 euro ai lavoratori che già percepivano gli 80 euro del bonus Renzi (quindi, fino a 26mila 600 euro di reddito lordo annuo), di 100 euro a chi ha stipendi da 26mila 600 a 28mila euro, in misura decrescente per i redditi più alti, fino ad azzerarsi a quota 40mila euro.
Il provvedimento di prassi attua le disposizioni previste dal Dl 3/2020, che regolamenta la maggior detrazione d’imposta a beneficio dei lavoratori, e dall‘articolo 128 del decreto Rilancio (dl 34/2020), che assicura la misura anche in presenza di riduzioni dello stipendio determinate dall’emergenza Coronavirus.
Stiamo parlando del taglio del cuneo fiscale, ossia della somma integrativa di 600 euro per il 2020 e 1.200 euro dal 2021 anticipata in via automatica dai sostituti d’imposta in pari quote mensili in busta paga, a partire dalle retribuzioni erogate dal 1° luglio 2020 o dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
=> Aumento in busta paga: fino a 100 euro da luglio
Recupero anticipi
La risoluzione delle Entrate istituisce dunque i codici tributo che i sostituti d’imposta (i datori di lavoro), utilizzano per compensare il credito, attraverso il modello F24 (oppure F24 EP per gli enti pubblici). Eccoli:
- 1701 denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”. In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo.
- 170E denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”. In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo.
I modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Trattandosi di una compensazione, non è invece necessaria la dichiarazione da cui emerge il credito.