La legge di conversione del decreto Giustizia, approvata in via definita dalla Camera, stabilisce la riapertura dell’attività giudiziaria dal prossimo primo luglio. E tra le novità sul processo civile contenute nel provvedimento spiccano le nuove regole sulla digitalizzazione dei processi che proseguono fino al 31 luglio in considerazione dell’emergenza Coronavirus, come le udienze a distanza e il deposito degli atti esclusivamente in modalità telematica.
La legge contiene poi una serie di novità che riguardano diversi ambiti della Giustizia (rinvio riforma intercettazioni, ordinamento penitenziario, app di tracciamento Immuni, disposizioni sul rischio contagio).
Giustizia civile
Vediamo in dettaglio le novità in materia di giustizia civile. In base alla legge, il 30 giugno termina l’emergenza Covid 19 negli uffici giudiziari e dal primo luglio il sistema tornerà sostanzialmente alla normalità.
Per quanto riguarda le udienze da remoto, si conferma la norma prevista dal Cura Italia in base alla quale fino al prossimo 31 luglio possono essere disposte nei casi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti. La legge di conversione precisa che «il luogo posto nell’ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti di legge».
Sul fronte deposito atti, dallo scorso 9 marzo e fino al prossimo 31 luglio, «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Il deposito degli atti con modalità non telematiche è consentito solo quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
Nelle procedure di mediazione, che in base al Cura Italia possono svolgersi in modalità telematica dal 9 marzo al 31 luglio 2020, e anche in periodi successivi con il preventivo consenso di tutte le parti, è stato aggiunto che «il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’accordo così formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione».
Nelle procedure di conciliazione (articolo 88 del codice di procedura civile), quando il verbale di udienza è redatto con strumenti informatici, «della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza».
Infine, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento disposte durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 può essere valutato sul fronte delle responsabilità del debitore e del risarcimento del danno, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda».