Tratto dallo speciale:

Equiparazione quarantena a malattia: regole INPS

di Barbara Weisz

25 Giugno 2020 15:41

logo PMI+ logo PMI+
Certificato medico e provvedimento di quarantena per l'equiparazione alla malattia dei dipendenti: procedure INPS attuative del Cura Italia.

Il dipendente deve presentare il certificato medico e in alcuni casi il provvedimento dell’autorità sanitaria sulla quarantena, con procedure speciali per chi è affetto da patologie gravi, per cui la legge prevede l’equiparazione alla degenza ospedaliera; fase transitoria fino al 17 marzo 2020 (entrata in vigore del Cura Italia), durante il quale l’INPS considera malattia anche periodi non coperti dalle certificazioni successivamente previste dalla legge: sono le indicazioni operative dell’istituto previdenziale (messaggio 2584/2020) in attuazione delle disposizioni dell’articolo 26 del decreto legge 18/2020.

Molto in sintesi: il Cura Italia prevede che la quarantena sia considerata come un periodo di malattia del lavoratore, con tutte le conseguenti coperture anche contributive, e che il periodo non rilevi ai fini del periodo di comporto nell’ambito del rapporto di lavoro (durante il quale il dipendente ha diritto alla conservazione del posto). Questa novità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. Sono quindi esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS.

L’equiparazione alla malattia riguarda esclusivamente: quarantena con sorveglianza attiva permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, quarantena precauzionale. Sono tutte fattispecie definite dalle norme anti Covid (dl 6/2020 e dl 19/2020), che richiedono un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere.

Il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Il certificato si presenta in modalità telematica. Nei pochi casi ancora ammessi, il certificato cartaceo dovrà essere trasmesso all’INPS nei due giorni previsti dalla normativa di riferimento.

E’ possibile che, al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento di quarantena emesso dall’autorità sanitaria. In questo caso, è il lavoratore a dover acquisire questo documento e presentarlo all’INPS, via posta ordinaria o PEC, inserendone estremi (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che lo ha emesso, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando ove possibile il provvedimento medesimo. Fino al momento in cui non arriva questa integrazione, l’INPS considera il certificato medico in sospeso, sbloccandolo poi nel momento in cui la documentazione viene integrata.

Quarantena come degenza ospedaliera

Per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, oppure di disabilità per patologie immunodepressive, oncologiche, o ancora di svolgimento di terapie salvavita, l’intero periodo di quarantena, debitamente certificato, è equiparato alla degenza ospedaliera.

Il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera. Sono previste precise disposizioni per il medico curante che redige il certificato e l’INPS può eventualmente chiedere un’integrazione della documentazione.

=> Contagio in ufficio: infortunio senza responsabilità automatica

Malattia Covid

Nel caso in cui il lavoratore si ammali di Coronavirus durante il periodo di attività lavorativa, deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante senza necessità di provvedimento sanitario. Tale fattispecie rientra nella gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.

Infine due precisazioni.

C’è un periodo transitorio per cui i lavoratori che sono stati in quarantena fino al 17 marzo 2020 possono equiparare il periodo alla malattia anche solo in presenza del certificato medico, senza il provvedimento dell’operatore di sanità pubblica. Viceversa, fino al 17 marzo sono validi i soli provvedimenti anche in assenza di certificato del medico curante.

Per tutte le fattispecie di quarantena e malattia descritte, i lavoratori marittimi devono attendere istruzioni relative allo specifico settore.