Disponile il codice tributo (6915) per ottenere il credito d’imposta meglio noto come Bonus Vacanze, denominato “Bonus vacanze – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, , n. 34”.
Operativo dal 1° luglio 2020, deve essere utilizzato in compensazione tramite F24 da presentarsi in via telematica (o ceduto anche parzialmente) dal fornitore del soggiorno o villeggiatura di persone o famiglie con i requisiti per spendere il bonus presso strutture ricettive in Italia.
Presso la struttura ricettiva si può utilizzare l’80% del bonus, sotto forma di sconto sul prezzo della vacanza mentre il restante 20% corrisponde ad una detrazione in dichiarazione dei redditi.
Il bonus è utilizzabile dal primo luglio e fino al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti da imprese turistico ricettive, agriturismo e bed & breakfast. I beneficiari devono avere ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro. Hanno diritto ad un bonus da 500 euro (almeno tre persone nel nucleo familiare), 300 euro (coppie) o 150 euro (single).
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Procedura di sconto
- Il fornitore applica lo sconto tramite procedura web nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- dal giorno lavorativo successivo recupera l’importo come credito d’imposta (utilizzabile in compensazione);
- il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Il codice tributo va riportato nella sezione Erario, colonna importi a credito compensati o, se si riversa l’agevolazione, colonna importi a debito versati. Anno di riferimento 2020.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a terzi (anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi), a istituti di credito o a intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità previste per il cedente.
N.B. Il credito in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, anche in considerazione di fruizioni già avvenute o eventuali cessioni del credito a terzi.