Con la Circolare n. 76, l’INPS ha reso attuativa la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL prevista dall’articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
Il beneficio riguarda le prestazioni con fruizione terminata nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, nel qual caso è prevista un’estensione del trattamento senza soluzione di continuità, a condizione che il percettore non sia beneficiario di:
- indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- indennità COVID-19 di cui all’articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi di cui agli articoli rispettivamente 85 e 98 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Attenzione: la proroga non è riconosciuta ai percettori NASpI che ne hanno fruito in forma anticipata, anche se il teorico periodo di spettanza terminava nell’arco temporale indicato.
Per la proroga non è comunque necessario presentare domanda: l’INPS provvederà ad erogare il trattamento d’ufficio. La pubblicazione della circolare INPS era stata preannunciata dal Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, secondo cui le somme spettanti saranno erogate “nei prossimi giorni”.
L’importo delle mensilità aggiuntive dei due sussidi di disoccupazione è pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Per la NASpI verrà riconosciuta anche la contribuzione figurativa e, se spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.
Per i due mesi aggiuntivi di sussidio si applicano le consuete regole relative alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la DIS-COLL), riduzione della prestazione in caso di cumulo con reddito da lavoro dipendente o autonomo, motivi di decadenza.
Casi particolari
Fanno eccezione i percettori di NASpI e DIS-COLL che maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle indennità: in questo caso sono scatta la proroga ed eventuali somme indebitamente erogate saranno oggetto di recupero.
Non solo: se scaduta la NASpI o DIS-COLL originaria i potenziali beneficiari hanno fatto domanda di APe Sociale o pensione Precoci, allora il riconoscimento della proroga viene sospeso e l’INPS comunica all’interessato della possibilità di avvalersi – entro il 31 luglio 2020, attraverso la trasmissione del modello NASpI-Com – della proroga delle prestazioni di disoccupazione.