Imprese e Partite IVA senza ricavi nell’aprile 2019, se possiedono tutti gli altri requisiti del caso, hanno diritto al contributo a fondo perduto di importo minimo, ossia mille euro per le persone fisiche e 2mila euro per gli altri soggetti. La stessa regola si applica nel caso in cui la differenza tra ricavi dia un risultato inferiore al minimo.
I diversi casi particolari sono dettagliati nella circolare 15/E dell’Agenzia delle Entrate, e risolvono una serie di dubbi relativi all’utilizzo dell’indennizzo introdotto dal dl Rilancio (articolo 25 dl 34/2020).
Il contributo a fondo perduto per Partite IVA e imprese colpite dall’emergenza Coronavirus prevede due requisiti fondamentali, entrambi relativi al fatturato, che non può essere superiore a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, e che nel mese di aprile 2020 deve essersi ridotto almeno di un terzo rispetto allo stesso mese 2019. Quest’ultimo requisito, però, non rileva se l’attività è partita nel 2019.
Ricordiamo che i fatturati di aprile 2019 e 2020 sono fondamentali per il calcolo del contributo, che funziona nel seguente modo: alla differenza fra aprile 2019 e aprile 2020 si applica una determinata percentuale che dipende dai ricavi del periodo d’imposta precedente:
- 20% fino a 400mila euro,
- 15% fra 400mila e 1 mln di euro,
- 10% fra 1 e 5 mln di euro.
Se però il fatturato di aprile 2019 è pari a zero, non si applicano le percentuali sopra esposte. In questa caso, il contributo spetta nella misura minima, pari a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per le imprese. Può anche succedere che il calcolo sopra esposto porti a un risultato inferiore alle cifre minime previste per il contributo. Esempio: fatturato aprile 2019 10mila euro, fatturato aprile 2020 5mila euro, imprese con ricavi 2019 sotto i 400mila euro. Il 20% di 5mila euro è mille euro. Se si tratta di un’impresa (non di una persone fisica che esercita un’attività autonoma), il contributo sarà comunque di 2mila euro.
Un altro caso particolare è rappresentato da partite IVA o imprese che risiedono nei territori colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Coronavirus (sono precisamente elencati nella circolare). Anche per queste attività non rileva il requisito della perdita di fatturato in aprile 2020 per l’accesso alla prestazione. Se la differenza fra i ricavi di aprile 2019 e aprile 2020 è pari a zero (quindi, non c’è stato alcun calo), hanno diritto al contributo minimo di mille o 2mila euro.
=> Contributi imprese a fondo perduto, guida alla domanda
Altra precisazione riguarda le imprese e le attività partite nel 2019. In questi casi, specifica la circolare delle entrate, non deve essere effettuato alcun ragguaglio all’anno per determinare l’eventuale superamento del tetto dei 5 milioni di euro per il diritto all’agevolazione. Ad esempio, «rientra nell’ambito di applicazione del contributo a fondo perduto COVID-19 un soggetto costituito a giugno 2019, che ha conseguito un ammontare complessivo di ricavi nel 2019 pari a 3 milioni di euro»